lunedì, Marzo 17, 2025
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Vincolo quinquennale su sostegno: l’anno di servizio ex art. 47 si considera solo se svolto su posto di sostegno [Nuovo CCNI e Chiarimenti]

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti (c.d. vincolo quinquennale). Analogamente anche l’immissione in ruolo su posto di sostegno, comporta il medesimo vincolo.

SI VALUTA L’ANNO IN CORSO
Ai sensi dell’art. 23 comma 8 del CCNI mobilità, ai fini del computo del quinquennio si considera l’anno scolastico in corso.

DOCENTI TRASFERITI A DOMANDA CONDIZIONATA
Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V) del presente contratto. 

PASSAGGIO DI RUOLO SU POSTO DI SOSTEGNO
I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi, purché siano in possesso del relativo titolo di specializzazione su sostegno.

Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

(es: il docente di ruolo della scuola dell’infanzia su posto di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione per la scuola primaria, potrà chiedere il passaggio di ruolo alla scuola primaria richiedendo esclusivamente posti di sostegno. Non potrà richiedere posti di tipo comune non avendo superato il quinquennio).

PASSAGGIO DI RUOLO E DECORRENZA DEL VINCOLO QUINQUENNALE
I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Questo significa che il vincolo quinquennale riparte da zero qualora si ottenga il passaggio di ruolo.

(es: il docente di ruolo della scuola dell’infanzia su posto di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione per la scuola primaria, potrà chiedere il passaggio di ruolo alla scuola primaria richiedendo esclusivamente posti di sostegno. Nel caso in cui la domanda venga accolta, sarà tenuto permanere sul nuovo ruolo per un ulteriore quinquennio.

Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE
I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.

TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA
L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno.

COSA SI CALCOLA NEL QUINQUENNIO DI PERMANENZA
La nuova ipotesi di CCNI sulla mobilità, valida per il triennio 2025/2028 ha chiarito che ai fini del computo del quinquennio:

  • si considera l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4-bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto). In particolare, si considera l’anno di retrodatazione giuridica nel caso di contratti stipulati dopo il 31 agosto che comportano il differimento delle assunzioni in servizio all’anno successivo.
  • si considera l’anno scolastico in corso.
  • l’anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno (è questo il caso dei docenti neoassunti da GPS I fascia con nomina finalizzata al ruolo
  • l’anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 47 del CCNL solo se prestato su posto di sostegno (ne deriva quindi che nel caso in cui il docente abbia accettato incarichi a tempo indeterminato usufruendo dell’art. 47 su altra tipologia di posto, l’anno non potrà essere considerato ai fini del superamento del vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno).

    Ricordiamo che l’art. 47 del CCNL consente di accettare supplenze su “altra” classe di concorso o tipologia di posto. Il docente invece non può accettare supplenze sulla stessa classe di concorso o tipologia di posto (se il grado è lo stesso).

    A titolo esemplificativo, si può considerare il servizio svolto dal docente di ruolo sul sostegno nella scuola dell’infanzia che ha svolto la supplenza con art. 47 su sostegno della scuola primaria (o viceversa). È, infatti, vietata la supplenza con art. 47 nella stessa tipologia di posto di titolarità. 

VEDI IL NUOVO CCNI 2025/2028

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