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Vincoli mobilità docenti assunti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/2022 [FAQ UIL Scuola]

Pubblichiamo di seguito la scheda della UIL Scuola con le FAQ sui vincoli mobilità docenti assunti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

1. Sono un docente immesso in ruolo nel 2020/21. Se ottengo il trasferimento per l’a.s. 2022/23, potrò richiedere trasferimento per il 2023/24 e assegnazione provvisoria per il 2022/23? 

NO.
Il comma 5 dell’art. 1 della O.M. è molto chiaro su questo punto e recita:
“… per i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21 che acquisiscono la titolarità su istituzione scolastica a seguito delle operazioni di mobilità del corrente anno, il vincolo triennale di permanenza su istituzione scolastica di cui al precedente comma 4 [legge 23 luglio 2021, n. 106] decorre dal 2022/23.”

L’artificio introdotto nel Contratto della c.d. “acquisizione della titolarità” mediante domanda di trasferimento, che riguarda anche gli assunti nel 2020/21, diventa un vero e proprio boomerang per tali docenti nel momento in cui otterranno il trasferimento richiesto per il 2022/23.

Infatti, dopo aver scontato già due anni di vincolo (2020/21 e 2021/22), bloccati sia nei trasferimenti che nelle assegnazioni provvisorie/utilizzi e art. 36 CCNL/2007, se ottengono ora il trasferimento, provinciale o interprovinciale (con qualsiasi codice utilizzato per le preferenze), si vedranno bloccati per i successivi 3 anni, a decorrere dal 2022/23. Saranno svincolati solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2025/26.

Per l’assegnazione provvisoria/utilizzo stessa sorte: ottenendo il trasferimento non potranno richiedere assegnazione provvisoria/utilizzo per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/2025.

In poche parole, ottenendo il trasferimento per il 2022/23, il docente sconterà in tutto 5 anni di blocco!

2. Sono un docente immesso in ruolo nel 2020/21. Se non presento domanda di trasferimento per il 2022/23, oppure la presento ma non ottengo il movimento, potrò richiedere trasferimento per l’anno scolastico successivo e assegnazione provvisoria per il 2022/23?

È possibile richiedere trasferimento per l’a.s. successivo (2023/24) ma non l’assegnazione provvisoria per il 2022/23. 

Il docente assunto nel 2020/21 ha infatti un vincolo triennale che scade nel 2022/23.
Per cui, se non presenta domanda di trasferimento per il 2022/23, o la presenta e non ottiene nulla, la titolarità è acquisita automaticamente l’1/9/2020 nella scuola di assunzione in ruolo con vincolo triennale che scade comunque nel 2022/23 (2020/21-2021/22-2022/23).
Potrà presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2023/24.

Resta invece il vincolo per le operazioni di assegnazione provvisoria/utilizzo e art. 36 CCNL/2007 per l’a.s. 2022/23. Per cui anche per tali movimenti il docente si svincola solo per l’a.s. 2023/24.

3. Sono un docente immesso in ruolo nel 2020/21. Oltre alla domanda di trasferimento posso presentare anche domanda di passaggio di cattedra o di ruolo avendo concluso l’anno di prova nel 2020/21?

NO.
Il comma 5 dell’art. 1 della O.M. precisa che:
“Ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del CCNI 2022 per l’anno scolastico 2022/23 al personale docente immesso in ruolo nel 2020/21 e nel 2021/22 è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale.”

Ciò vuol dire che il docente assunto in ruolo il 2020/21 può presentare per il 2022/23 solo domanda di trasferimento (mobilità territoriale) al fine di acquisire la titolarità e non anche (o solo) la domanda di passaggio di cattedra o di ruolo. Ciò sempre in virtù dell’artificio della “acquisizione della titolarità”, che è stato inserito nel contratto, che limita i movimenti al solo trasferimento e non anche alla mobilità professionale anche avendone i requisiti.

4. Sono un docente immesso in ruolo nell’a.s. 2021/22. Se ottengo il trasferimento per l’a.s. 2022/23, potrò richiedere trasferimento per l’anno scolastico successivo e assegnazione provvisoria per il 2022/23?

NO.
Il docente assunto nel 2021/22 ha un blocco triennale dall’anno di immissione in ruolo che ricomincia se, nell’a.s. 2022/23, ottiene trasferimento.

Per cui:

  • Se, per l’a.s. 2022/23, fa domanda e ottiene un trasferimento provinciale o interprovinciale (con qualsiasi codice utilizzato per le preferenze), resta bloccato nella nuova scuola per tre anni e di conseguenza non potrà richiedere trasferimento/passaggio, assegnazione provvisoria/utilizzo o art. 36 CCNL/2007 per il 2023/24 e per il 2024/25. Sarà svincolato solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2025/26.
    Non potrà inoltre richiedere assegnazione provvisoria/utilizzo o art. 36 CCNL/2007 per il 2022/23.
  • Se, per l’a.s. 2022/23, non fa domanda, o la presenta e non ottiene nulla, acquisisce la titolarità nella scuola di immissione in ruolo l’1/9/2021 con vincolo di tre anni (2021/22, 2022/23, 2023/24) di conseguenza non potrà richiedere trasferimento/passaggio, assegnazione provvisoria/utilizzo o art. 36 CCNL/2007 per il 2023/24. Sarà svincolato solo a partire dalla mobilità per l’a.s. 2024/25.
    Non potrà inoltre richiedere assegnazione provvisoria/utilizzo o art. 36 CCNL/2007 per il 2022/23.

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