HomeMobilitàTrasferimento per incompatibilità ambientale: quando può essere disposto?

Trasferimento per incompatibilità ambientale: quando può essere disposto?

L’art. 468 del Testo Unico della scuola (D.lgs 297/1994) disciplina l’ipotesi del trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale.

Quando ricorrano ragioni d’urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l’anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall’adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto”. 

La norma prevede quindi che il personale (docente, educativo, direttivo), può essere trasferito d’ufficio qualora sia accertata una situazione di incompatibilità e siano presenti ragioni d’urgenza.

La fattispecie può riguardare sia il personale a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Secondo costante giurisprudenza il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue ad una valutazione ampiamente discrezionale dei presupposti che portano a sconsigliare la permanenza in una determinata sede, senza per questo assumere, tuttavia, carattere sanzionatorio.

Il trasferimento d’ufficio del personale docente ed educativo è disposto dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica.

Se ricorrono particolari ragioni d’urgenze può essere anche disposta la sospensione del servizio da parte del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio Docenti, se trattasi di personale docente ed educativo e sentito il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale se trattasi di Dirigenti Scolastici. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici.

In mancanza di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell’organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto.

A garanzia del docente, il trasferimento d’ufficio in esame, è adottato attraverso la procedura prevista per emanazione dei provvedimenti amministrativi disciplinata dalla Legge n. 241/1990 (cd trasparenza amministrativa). Ciò significa che l’insegnante ha diritto di essere informato dell’avvio del procedimento, può produrre memorie difensive e indicare prove a suo vantaggio. 

Come dispone l’art. 16 del CCNI mobilità 2022/2025, il personale docente trasferito d’ufficio, per incompatibilità con la scuola o con la sede non può ottenere il trasferimento, né a domanda né d’ufficio, né l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede di organico dalla quale è stato trasferito.

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