É stato firmato stamani il nuovo CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulla mobilità valido per il triennio 2025/26 – 2027/28. Hanno sottoscritto il contratto tutte le organizzazioni sindacali rappresentative che hanno sottoscritto il CCNL, cioè CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS Confsal, GILDA Unams e ANIEF.
Il nuovo CCNI Mobilità 2025/2028 prevede novità anche in merito all’attribuzione del punteggio spettante per i figli:
- per ogni figlio di età inferiore a 6 anni sono attribuiti 6 punti (invece dei 4 punti previsti in precedenza).
- per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro sono attribuiti 5 punti (invece dei 3 punti previsti in precedenza).
Pertanto, rispetto al precedente contratto viene previsto un incremento del relativo punteggio di 2 punti, sia per i figli di età inferiore ai 6 anni sia per i figli di età inferiore ai 18 anni.
Come precisa la nota, il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
Questo significa che, per quanto concerne la domanda di mobilità per l’a.s. 2025/2026:
- se il figlio ha già compiuto 6 anni di età nell’anno 2025 o li compirà entro il 31 dicembre 2025 (l’anno in cui si effettua il trasferimento), spettano 6 punti
- se il figlio ha già compiuto 6 anni di età nell’anno 2024, spettano 5 punti.
- se il figlio ha già compiuto 18 anni di età nell’anno 2025 o li compirà entro il 31 dicembre 2025 (l’anno in cui si effettua il trasferimento), spettano 5 punti
- se il figlio ha già compiuto 18 anni di età nell’anno 2024, non spetta alcun punteggio salvo il caso in cui risulti totalmente o permanentemente inabile.
FIGLIO MAGGIORENNE
Il punteggio spetta anche nel caso di figli maggiorenni a condizione che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.
MOBILITÀ PROFESSIONALE
Ricordiamo che il punteggio in questione e, in generale, tutti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia vengono considerati solo nei trasferimenti mentre non vengono considerati nella mobilità professionale.
Inoltre, non vengono altresì considerati nella fase comunale dei trasferimenti (I fase) ma solo nella fase provinciale e interprovinciale (II e III fase).