I docenti neoimmessi in ruolo sono soggetti al c.d. vincolo triennale di permanenza nella medesima sede di servizio (il vincolo, inizialmente quinquennale, è stato poi ridotto a tre anni dal Decreto Sostegni BIS):
A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarita’, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”.
In base a tale norma, tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato non possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso prima che siano trascorsi 5 anni (ridotti recentemente a 3 dal Decreto Sostegni BIS) scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
LE NOVITÁ PREVISTE NEL NUOVO CCNI MOBILITÁ
Il nuovo CCNI Mobilità 2022/2025 appena sottoscritto solo dalla CISL Scuola prevede delle novità in merito all’applicazione del vincolo in oggetto.
In sostanza si prevede che il vincolo non operi fin da subito ma che, durante il primo anno di immissione in ruolo, il docente neoassunto possa presentare domanda di mobilità volontaria ai fini dell’ottenimento della sede di titolarità.
In particolare:
- Se il docente verrà soddisfatto una delle preferenze espresse sarà soggetto al vincolo triennale sulla sede ottenuta. In tal caso il vincolo decorrerà dal successivo anno scolastico (2022/2023).
- Se il docente deciderà di non presentare domanda o la presenta senza essere soddisfatto su alcuna sede, acquisirà la titolarità della sede di immissione in ruolo e sarà dunque soggetto al vincolo triennale su questa. Il vincolo decorrerà in tal caso dal medesimo anno scolastico di immissione in ruolo.
- Infine, qualora il docente presenti domanda di mobilità e non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria, verrà attribuita la titolarità della stessa sede di immissione in ruolo e di conseguenza sarà soggetto al vincolo triennale su tale sede.
DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO DA GPS I FASCIA
I docenti assunti quest’anno dalle GPS I fascia (graduatorie provinciali per le supplenze) in forza dell’art.59, comma 4 del D.L. 73/2021 (procedura straordinaria di assunzioni) non potranno presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico.
Infatti, i docenti in questione hanno stipulato quest’anno un contratto a tempo determinato che, solo dopo il superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare conclusiva, si tramuterà in un contratto a tempo indeterminato ancorché con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021.
Le operazioni di mobilità sono infatti riservate ai soli docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato.
Di conseguenza tali docenti dovranno rimanere nell’anno scolastico 2022\2023 nella stessa scuola di immissione in ruolo salvo poi poter presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico successivo (il 2023/2024), cioè durante il loro primo anno di servizio a tempo indeterminato.
Infatti, le nuove disposizioni previste dal CCNI Mobilità 2022/2025 si applicheranno a tutti i neoimmessi in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24.
FAQ CISL SCUOLA
I docenti assunti quest’anno in forza dell’art.59, comma 4 del D.L. 73/2021 possono presentare domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico?
No, ma non avrebbero potuto in ogni caso in quanto la loro assunzione è a tempo determinato (con contratto di supplenza annuale), mentre il CCNI sulla mobilità si applica solo al personale assunto a tempo indeterminato. Il personale in questione entrerà in ruolo (ancorché con retrodatazione al 1° settembre 2021), solo una volta superato l’anno di prova e la successiva prova selettiva. Anche per loro, comunque, si applicherà quanto prevede il CCNI: lo dice espressamente il testo sottoscritto.