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mercoledì, Ottobre 9, 2024
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Punteggio ricongiungimento e graduatorie interne d’istituto

La tabella titoli per le operazioni di mobilità (A2 esigenze di famiglia) prevede l’attribuzione di punti 6 per il ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli.

PUNTEGGIO DI RICONGIUNGIMENTO AI FINI DELLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, sono da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune.

In particolare, per quanto riguarda il punteggio di ricongiungimento vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.

Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

In pratica:

  1. In linea di principio, il punteggio spetta se il familiare rispetto a cui ci si ricongiunge, risiede nel comune di titolarità del docente.
  2. Qualora il familiare risieda in un Comune dove non sono presenti scuole richiedibili dal docente (in quanto non sono presenti proprio scuole oppure non si impartisce l’insegnamento del docente), il punteggio spetta se il docente risiede nel comune viciniore a quello di titolarità.
  3. Qualora il familiare risieda in un Comune dove è presente un plesso di una scuola dove si impartisce la disciplina impartita dal docente ma che non è sede di organico (quindi non è esprimibile nelle preferenze) allora il punteggio di ricongiungimento spetta per il Comune dove ha sede l’Istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

PUNTEGGIO DI RICONGIUNGIMENTO AI FINI DELLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO PER IL PERSONALE ATA
Regole analoghe sono previste anche per compilazione delle graduatorie d’istituto del personale ATA. Anche in questo caso, ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, sono da considerarsi come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità.

In particolare, il punteggio spetta quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati.

Qualora il comune di residenza del familiare, non sia sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, come spiegato sopra per il caso dei docenti.

RESIDENZA DA ALMENO 3 MESI
Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.

Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l’anzidetta informazione.

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