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Mobilità: punteggio per la cura e l’assistenza dei figli minorati ovvero del coniuge o del genitore inabili al lavoro

PUNTO D – ESIGENZE DI FAMIGLIA – CCNI UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE.
PUNTEGGIO PER LA CURA E L’ASSISTENZA DEI FIGLI MINORATI FISICI, PSICHICI, O SENSORIALI, OVVERO DEL CONIUGE O DEL GENITORE TOTALMENTE E PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO

Tra le esigenze di famiglia che, secondo il CCNI utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie danno diritto all’attribuzione di un punteggio vi rientra quello per la cura o l’assistenza dei figli minorati o del coniuge o del genitore inabile al lavoro (punto D – Allegato 2 – Tabella II “esigenze di famiglia”).

Per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto”.

Come specifica la nota n. 9, la valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell’unione civile o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R.9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Al fine di vedere riconosciuto tale punteggio, è necessario indicare nell’apposita casella del modello di domanda, il comune nel quale è necessario prestare la cura o l’assistenza. Il sistema automatica attribuirà 6 punti per le sedi ricadenti in tale comune. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1) Il ricovero permanente del figlio, del coniuge/ parte dell’unione civile ovvero del genitore minorato deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura.

2) Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall’ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l’interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al D.P.R.445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni.

3) Per l’attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.

CCNI mobilità triennio 2018\2019 2019\2020 2020\2021

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