Il personale con disabilità e il personale che ha bisogno di particolari cure continuative, nell’ambito delle procedure di mobilità ha diritto a usufruire della precedenza. Si tratta in particolare della precedenza n. III prevista dal CCNI valido per il triennio 2025/2028.
In particolare, l’art. 13 al punto n. III prevede che:
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, E IN CIASCUNA DELLE TRE FASI, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.lgs n. 297/94″.
Pertanto, la precedenza in questione viene riconosciuta nelle seguenti tre condizioni:
- Personale con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/1992 (disabilità non grave) con un grado di invalidità civile superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (si noti che non è sufficiente la certificazione di disabilità non grave ma questa deve essere congiunta all’invalidità civile almeno pari al 67%).
- Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
- Personale con disabilità grave certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 (in tal caso non è necessario avere anche l’invalidità civile superiore ai 2/3).
Il personale disabile può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune o distretto sub comunale è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.
Il personale che ha bisogno di cure continuative può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. La necessità di cure continuative deve essere documentata con certificato rilasciato dalle unità sanitarie locali. La certificazione deve riportare l’assiduità della terapia e la sede dell’istituto nella quale viene effettuata. Nella prima fase tale precedenza (per le cure continuative) si applica solo tra distretti diversi dello stesso Comune.
In caso in cui nel comune o distretto sub-comunale non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura. Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
Ricordiamo inoltre che tali precedenze si applicano esclusivamente nelle operazioni della sola mobilità territoriale e non anche per la mobilità professionale.