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Personale trasferito d’ufficio e diritto al rientro con precedenza nella scuola/comune di precedente titolarità [Nuovo CCNI e novità]

Il CCNI Mobilità valido per il triennio 2025/2028, come il precedente, riconosce una precedenza per rientro nella precedente scuola di titolarità al personale scolastico trasferito a domanda condizionata o d’ufficio.

Rispetto al precedente contratto, tale precedenza è stata modificata prevendendo che il diritto al rientro, spetti nell’arco temporale di 10 anni piuttosto che 8.

Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio per non aver presentato domanda, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del decennio successivo al provvedimento suddetto

Pertanto, il diritto al rientro spetta per il decennio successivo. La precedenza è però subordinata alla condizione di aver prodotto domanda condizionata (anche se il docente non è stato soddisfatto ed è quindi stato trasferito d’ufficio).

I FASE 
La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti (comunale), anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale. 

PRIMA PREFERENZA NELL’OTTENNIO
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno successivo a quello del trasferimento e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo di domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line (Allegato F).

Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza per il rientro nel comune di titolarità).

ALLEGATI
L’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata e all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

Pertanto, tutti coloro che richiedono il rientro nella precedente scuola/comune di titolarità devono sommare la continuità maturata nella ex scuola con quella eventualmente maturata nella scuola attuale (escludendo l’anno in corso) e contemporaneamente devono dichiarare di voler rientrare nella ex scuola/comune di titolarità utilizzando l’apposita precedenza nel modello di domanda online (e indicarla nell’apposito allegato F).

A tal fine si ricorda che il primo anno del decennio decorre dal primo anno scolastico per cui si richiede il rientro: es. Docente individuato perdente posto nell’a.s. 2018/19 (marzo/aprile 2019 che ha prodotto domanda cartacea) e trasferito a domanda condizionata/d’ufficio nell’attuale scuola l’1/9/19, dovrà indicare nell’allegato F “Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto al rientro con la precedenza prevista nell’art. 13 comma 1 punto II del contratto sulla mobilità nell’istituzione xxx ubicata nel comune di xxx dalla quale sono stato trasferito d’ufficio nell’anno scolastico 2019/20 e richiesta per i seguenti anni scolastici: 1. 2020/21 (primo anno dell’ottennio) 2. 2021/22”.

COSA SUCCEDE SE NON SI RIENTRA NEL DECENNIO
Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel decennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio sarà riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

RIENTRO NEL COMUNE DI TITOLARITÀ
In modo del tutto analogo, è stata ampliata la finestra temporale che dà diritto al personale individuato come soprannumerario al rientro con precedenza nel comune di ex titolarità (precedenza  V); il diritto ora permane per un decennio invece che per un ottennio.

VEDI IL CCNI MOBILITÀ 2025/2028

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