L’art. 3 comma 3 dell’O.M. 36/2023 (Ordinanza che disciplina le operazioni di mobilità del personale docente, educativo e ATA) prevede che:
Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza è disciplinato dal CCNI 2022, è tenuto a presentare domanda, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
Questa norma si applica al personale attualmente collocato fuori ruolo tra cui il personale scolastico attualmente in servizio all’estero che intende ritornare ai ruoli metropolitani dal 1° settembre 2023. La domanda dovrà essere presentata entro il 15° giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo.
Pertanto:
- i docenti potranno presentare domanda fino al 18 aprile 2023 (poiché i termini di trasmissione al SIDI scadono il 2 maggio);
- gli ATA fino al 26 aprile 2023 (poiché i termini di trasmissione al SIDI scadono il 11 maggio).
Ciò ai fini dell’assegnazione dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità
Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto Ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
PRECEDENZA NELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ
Il personale che rientra dall’estero potrà esercitare il diritto alla precedenza prevista per i docenti dall’art.7 e per il personale ATA dall’art. 38 del CCNI Mobilità.
In particolare, le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nello stesso limite previsto per la mobilità professionale.
Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.
Analogamente, il personale ATA, in servizio presso le istituzioni ed istituzioni scolastiche italiane all’estero, che ha perso la propria sede di titolarità è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve, per tali fattispecie, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.
Il personale che cessa dal collocamento fuori ruolo ha diritto all’assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre se utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima, all’assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.
L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico interessato, garantendo, comunque, all’interessato di produrre, con modalità di inoltro che rispettino la disciplina dettata dal Codice dell’Amministrazione Digitale, istanza di trasferimento qualora, per mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare alcuna delle sedi richieste.
Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.
Nel caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato d’ufficio a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva.
In caso di posti numericamente inferiori al personale restituito o assegnato ai sensi del presente articolo, l’assegnazione della sede definitiva d’ufficio è effettuata a partire dall’ultima posizione in graduatoria.


