L’Ordinanza Ministeriale 29 marzo 2021, n. 106, ha stabilito per quanto riguarda il personale ATA i seguenti termini:
- presentazione delle domande di mobilità entro il 15 aprile 2021
- comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili entro il 21 maggio 2021
- pubblicazione dei movimenti è fissata al 11 giugno 2021
Con nota 15991 del 21 Maggio 2021, il Ministero comunica lo slittamento dal 21 maggio 2021 al 7 giugno 2021 per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili e dall’11 giugno 2021 al 25 giugno 2021 per la pubblicazione dei movimenti.
I MOTIVI DELLA PROROGA
La proroga è frutto di un’intesa raggiunta fra Ministero e sindacati in merito al personale ATA internalizzato ex LSU, il cui contratto è stato trasformato da part-time in full-time.
Il CCNI 3 agosto 2020 ha disciplinato la mobilità del personale ATA reclutato a seguito delle procedure di internalizzazione ex LSU e assunto nel profilo professionale del collaboratore scolastico a decorrere dal 1° marzo 2020. Per tale personale, successivamente, la legge di bilancio 2021 ha disposto la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno dei contratti di lavoro stipulati di 4.485 collaboratori scolastici.
L’applicazione dell’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha modificato il quadro operativo originariamente previsto dal CCNI del 03 agosto 2020 il quale, nello specifico – al fine di evitare possibili situazioni di esubero o di soprannumerarietà nonché al fine di garantire il coordinamento tra le procedure di internalizzazione e la disciplina generale in materia di reclutamento e di gestione del personale ATA – aveva previsto che ai soggetti stabilizzati fosse attribuita la titolarità presso l’istituzione scolastica sulla quale era stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio ed aveva altresì previsto l’assegnazione della titolarità sullo stesso posto a due internalizzati part-time.
Il CCNI aveva escluso il personale interessato dalle procedure di mobilità volontaria e/o d’ufficio previste per i collaboratori scolastici storici e aveva sottratto i posti destinati alla stabilizzazione alle possibili riduzioni di organico.
In questo contesto, l’intesa fra Ministero e sindacati intende assicurare la corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale, prevedendo l’inclusione del personale destinatario della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno nelle graduatorie di istituto finalizzate all’individuazione dei soprannumerari.
A tal fine, il personale in esame (individuato con causale di contratto G7 – ART. 58, D.L. N.69/2013 E Art.1, COMMA 964, L. N.178/2020 – FULL TIME), è inserito nella graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto e, qualora risultante in soprannumero sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, in assenza di ulteriori posti disponibili, partecipa alle conseguenti procedure di mobilità a domanda o d’ufficio secondo le ordinarie modalità previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Fatto salvo quanto previsto per le categorie di cui all’articolo 40, comma 2, del CCNI del 6 marzo 2019, detto personale è graduato sulla base del punteggio conseguito.
La mancata presentazione della domanda comporta in ogni caso il trasferimento d’ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.