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Part-Time, mobilità e assegnazione provvisoria

PART-TIME
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all’orario “normale” di lavoro. Per il part-time il riferimento fondamentale è il D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61, richiamato nel CCNL all’art. 39, che si applica al rapporto di lavoro di tutte le amministrazioni.

L’art. 25 del CCNL del comparto scuola prevede che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
Analogamente il docente può chiedere anche la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Secondo l’OM. 446/1997 la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debitamente sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata, per il tramite del dirigente scolastico, all’ufficio scolastico provinciale della provincia (adesso “ambito territoriale”) in cui si trova la sede di titolarità e, per il personale dei conservatori e delle accademie, al direttore delle rispettive istituzioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico, o accademico, antecedente a quello da cui decorre la trasformazione.

PART-TIME E MOBILITÀ
La compilazione della domanda di mobilità da parte del docente che si trova in regime di part-time o che ne abbia fatto richiesta per l’anno scolastico successivo, non presenta differenze rispetto a quella dei docenti in regime di tempo pieno. Infatti, al docente in part-time dovrà comunque essere assegnata una cattedra intera, sebbene assumerà servizio solamente per un numero di ore inferiore (in base al contratto di part-time stipulato). La parte rimanente delle ore andrà ad assegnazione provvisoria o supplenza. Ciò in quanto decorso il periodo di due anni, il docente potrà richiedere di ritornare in regime di full-time, ragione per cui il suo posto dovrà rimanere disponibile e non potrà essere utilizzato per nuove assunzioni. 

PART-TIME E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
I docenti in part-time potranno ottenere assegnazione provvisoria su uno spezzone orario corrispondente al proprio orario di servizio oppure su più spezzoni ossia accorpando più spezzoni compatibili, quindi anche in assenza di una cattedra completa.

Come chiarisce l’art. 7 comma 10 dell’CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019\2022:

Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili”.

Pertanto, al docente in regime di part-time potrà essere concesso in assegnazione sia uno spezzone orario (per esempio 9 ore) corrispondenti al proprio orario di servizio sia più spezzoni compatibili con il proprio orario di servizio. Per esempio, il docente che ha stipulato un contratto di part-time per 9 ore potrà essere disposta l’assegnazione provvisoria su due spezzoni per complessive 9 ore (4 più 5).
Da quanto detto emerge che il regime di part-time potrebbe aumentare la possibilità di vedere soddisfatta la domanda di assegnazione provvisoria. Infatti, mentre i docenti in regime di full-time potranno ottenerla solamente in presenza di una cattedra completa (o comunque sommando spezzoni fino ad ottenere una cattedra completa), i docenti in regime di part-time potranno ottenerla combinando uno o più spezzoni fino al raggiungimento del proprio orario di servizio.

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