Il Decreto Scuola 126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha modificato l’art. 399 del Testo Unico comparto scuola (D.lgs 297/1994) introducendo il vincolo quinquennale su scuola in luogo del vincolo triennale su provincia previsto dalla previgente disciplina. La nuova norma stabilisce inoltre anche l’inderogabilità di tali disposizioni da parte dei CCNL negoziati fra Ministero e le organizzazioni sindacali.
L’art. 1 comma 17 novies del su menzionato Decreto Scuola prevede che:
A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”.
In base a tale norma, tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato non potranno chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica o ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso prima che siano trascorsi 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
La modifica prevista dal Decreto Scuola mira a rendere coerente le specifiche disposizioni già introdotte con riguardo a determinate categorie di docenti, attribuendo dunque una valenza generale all’obbligo di permanenza quinquennale. .In questo modo viene quindi esteso a tutte le immissioni in ruolo disposte a partire dall’anno scolastico 2020\2021 a qualsiasi titolo (quindi da qualsiasi graduatoria).
Rispetto alla normativa previgente quindi:
- Il blocco in questione si applica a tutte le assunzioni quale che sia la graduatoria da cui viene disposta l’assunzione (GAE, GM2018, GM2016, GM concorsi ordinari, ecc.). Il precedente vincolo quinquennale si applicava alle sole assunzioni della scuola secondaria derivanti da GM2018 e futuri concorsi.
- Il blocco si applica non solo ai trasferimenti, alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie ma viene esteso anche agli incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del CCNL comparto scuola.
VINCOLO ANCHE PER ASSEGNAZIONI PROVVISORIE, UTILIZZAZIONI E SUPPLENZE
Il blocco si applica non solo ai trasferimenti ma, diversamente dal precedente vincolo, anche alle utilizzazioni, alle assegnazioni provvisorie e agli incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del CCNL comparto scuola.
ECCEZIONI AL VINCOLO QUINQUENNALE (PERSONALE IN ESUBERO)
Vengono comunque fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, che dunque legittimano una deroga al vincolo di permanenza quinquennale. Questo significa che nel caso in cui il docente risulti soprannumerario nella scuola di titolarità, potrà eventualmente presentare domanda di mobilità volontaria (o condizionata).
ECCEZIONI AL VINCOLO QUINQUENNALE (LEGGE 104)
L’art. 399 del Testo Unico prevede che:
La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
Il vincolo quindi non si applica:
- al personale di cui all’art. 33, co. 6, della L. 104/1992, cioè alla persona maggiorenne con handicap grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
- al personale di cui all’art. 33, co. 3, della L. 104/1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con handicap grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale personale a norma del comma 5, ha infatti diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Si valuti dunque se richiamare tale disposizione.
La non applicazione del vincolo di permanenza per tali categorie di personale è però subordinata al fatto che le suddette condizioni (il riferimento è alle situazioni di handicap grave) siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento.
NORME NON DEROGABILI DAI CCNL
Le disposizioni di cui al comma suddette non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali. Si tratta di una precisazione molto importante poiché in passato le norme vigenti sono state spesso derogate dai contratti collettivi negoziati con le organizzazioni sindacali.
Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine all’anno scolastico 2020/2021. Pertanto i nuovi vincoli non si applicano ai docenti immessi in ruolo precedentemente all’anno scolastico 2020/2021.
LE NUOVE NORME NON SI APPLICANO RETROATTIVAMENTE
Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine all’anno scolastico 2020/2021. Pertanto i nuovi vincoli non si applicano ai docenti immessi in ruolo precedentemente all’anno scolastico 2020/2021.
NUOVO VINCOLO QUINQUENNALE: SI APPLICA A TUTTE LE IMMISSIONI IN RUOLO DISPOSTE DALL’A.S. 2020\2021