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sabato, Novembre 2, 2024
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Nuovo CCNI Mobilità: vincolo triennale per chi ha ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia richiesta

È stato appena sottoscritto, al momento da una sola sigla sindacale, il nuovo CCNI mobilità per il triennio 2022/2025.

Il testo sottoscritto contiene anche un’importante novità in merito al vincolo triennale dei soggetti che hanno presentato domanda di mobilità, venendo soddisfatti sulle preferenze espresse. 

Com’è noto, il CCNI previgente (2019/2022) prevede, in applicazione dell’art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, un vincolo triennale per i docenti soddisfatti, a seguito di domanda volontaria, su una preferenza analitica (singola scuola). Infatti, per esigenze di continuità didattica, i docenti che hanno espresso una richiesta puntuale di scuola e che vengano soddisfatti a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, non possono presentare nuova domanda di mobilità per il triennio successivo

Tale vincolo non trovava applicazione nel caso in cui il docente venisse soddisfatto su preferenza sintetica (comune, distretto, provincia). 

VINCOLO PER DOMANDA DI MOBILITÀ SODDISFATTA

Il decreto sostegni BIS (Decreto Legge n. 73/2021) ha introdotto il secondo periodo dell’art. 58 comma 1 lettera f) secondo cui:

Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta“. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023″.

La norma in esame, recepita dal nuovo CCNI mobilità 2022/2025 appena sottoscritto, estende di fatto il vincolo a tutti i casi in cui sia stata acquisita la titolarità di una qualsiasi sede nella provincia richiesta, ivi compreso il caso in cui sia stata ottenuta la sede nella provincia richiesta in seguito a preferenza sintetica (comune, provincia, distretto).

La novità introdotta prevede quindi che il vincolo triennale si applichi in qualsiasi caso in cui, nella mobilità interprovinciale, venga ottenuta la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, indipendentemente se sia stata ottenuta o meno con l’espressione di una preferenza analitica. 

Il vincolo non si applica invece nel caso di domanda di mobilità soddisfatta tramite preferenze sintetiche (comuni, distretti) nella stessa provincia di titolarità. All’interno della stessa provincia si è soggetti al vincolo triennale solo nel caso in cui si venga soddisfatti su preferenza analitica (singola scuola).

La disposizione in questione si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

VEDI IL CCNI MOBILITÀ 2022/2025

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