É stato firmato della organizzazioni dai rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e le organizzazioni sindacali firmatarie de CCNL 2019-2021 F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L. FSUR, S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L., FEDERAZIONE GILDA-UNAMS e ANIEF, l’accordo di interpretazione autentica in merito all’applicazione dell’art. 8 bis CCNI Mobilità 2022/2025.
L’accordo nasce dall’esigenza di trovare una soluzione per le problematiche connesse all’istituzione dell’ufficio scolastico territoriale BAT (Barletta-Andria-Trani), il cui avvio è avvenuto a Gennaio 2024. In particolare, della nuova provincia scolastica BAT fanno parte 55 istituzioni scolastiche attualmente facenti parte della provincia di Bari e altre 7 istituzioni scolastiche attualmente facenti parte della provincia di Foggia.
La prossima tornata di mobilità (per l’anno scolastico 2024/2025) viene effettuata su nuove province e nuovi codici meccanografici, con la conseguenza che, per il personale scolastico titolare nelle istituzioni scolastiche passate alla nuova provincia (BAT), il trasferimento nelle province di Bari e Foggia (dove erano titolari fino a qualche settimana fa) si configurerebbe come trasferimento interprovinciale.
Con l’interpretazione autentica si stabilisce che in questa fattispecie troveranno applicazione i commi 1, 2 e 3 dell’art. 18 BIS del CCNI mobilità, come di seguito specificato.
In sostanza, per consentire l’eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale:
- I trasferimenti a domanda del personale docente, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase (prima dei movimenti interprovinciali).
- I trasferimenti a domanda del personale A.T.A., nei 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase (prima dei movimenti interprovinciali), nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 39 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, e del personale eventualmente in soprannumero.
I trasferimenti a domanda verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l’assetto delle aree territoriali di competenza sono disciplinati con i criteri di seguito definiti.
Per consentire l’eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui sopra, le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l’ordine e con le priorità previste nei successivi commi. In presenza di procedimenti di dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui sopra, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 18, 45 e 46 del presente CCNI.Personale docente
A) I trasferimenti a domanda del personale docente di cui al precedente comma, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da uncomune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità, mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 13, comma 1, punto II e V del presente CCNI.Personale A.T.A.
A) I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. di cui al precedente comma 1, nei 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 39 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI fino alla concorrenza del totale dei posti individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nell’ottennio antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 40, comma 1, punto II e V del presente CCNI.