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mercoledì, Ottobre 9, 2024
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Nomine sui posti di Quota 100 e domanda di mobilità entro l’8 giugno. La domanda sarà annullata?

I docenti neoassunti sui posti di quota 100 possono presentare domanda di mobilità?

COSA PREVEDE IL CONTRATTO DELLA MOBILITÀ
Il CCNI mobilità del personale docente, educativo e ATA valido per il triennio 2019/22, all’art. 3, comma 2, prevede che:

I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità sono riammessi nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti nell’apposita O.M.”.

La stessa norma viene ribadita dall’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23 marzo 2020.

Orbene, i docenti neoimmessi in ruolo sui posti di “Quota 100” essendo destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato avvenuta successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di mobilità (27 aprile 2020), potrebbero presentare domanda di mobilità, in quanto riammessi nei termini.

La domanda di mobilità cartacea deve essere presentata entro 5 giorni dalla nomina e in ogni caso entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (termine inizialmente fissato nel 5 di giugno ma prorogata all’8 di giugno).

MOBILITÀ
Secondo alcune indiscrezioni, frutto di un incontro fra il Ministero e le Organizzazioni sindacali, i docenti in questione non  potrebbero presentare domanda di mobilità in quanto trattasi di una procedura di assunzione straordinaria. Le relative domande dovrebbero essere quindi annullate. 
Nel rilevare che le norme sopra richiamate sono attualmente ancora in vigore e citate sia dal CCNI che dall’Ordinanza Ministeriale, consigliamo comunque la presentazione della domanda di mobilità.

VINCOLO QUINQUENNALE PER I NEOASSUNTI DA GMRE 2018 SECONDARIA
Un caso particolare è quello dei docenti neoassunti dalle GM2018 del concorso della scuola secondaria (ex FIT) i quali sono obbligati a permanere nella sede assegnata per altri quattro anni scolastici oltre a quello di immissione in ruolo (quindi 5 anni). Tali docenti non potranno quindi in ogni caso presentare domanda di mobilità.

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