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No anno di prova per i docenti con passaggio di ruolo c.d. “di ritorno”.

Ai sensi dell’art. 2 del DM 850/2015, sono tenuti a effettuare il periodo di formazione e di prova anche i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. Questo consiste nella mobilità professionale da un ordine\grado di scuola all’altro (es: passaggio da scuola primaria a scuola dell’infanzia oppure passaggio da scuola dell’infanzia a scuola secondaria di secondo grado o, ancora, passaggio da scuola secondaria di primo grado a scuola secondaria di secondo grado).

DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL PASSAGGIO DI RUOLO C.D. “DI RITORNO”
Un caso particolare è costituito dai docenti che, dopo essere passati da un ruolo ad un altro, decidono di tornare a quello di precedente appartenenza (es. da infanzia a primaria e successivo ritorno all’infanzia). Si può parlare in questi casi di passaggi di ruolo “di ritorno”.

Secondo la nota dell’USR Emilia Romagna n. 03188 del 22/02/2017, si ritiene che il docente che, dopo essere passato ad altro grado di scuola, chieda di ritornare nel ruolo di precedente appartenenza, non vada in linea generale considerato alla stessa stregua di chi ottiene il passaggio ad un ruolo mai ricoperto in precedenza. Essendo infatti già stato positivamente superato, in occasione della precedente assunzione, il medesimo periodo di formazione e prova, si ritiene non necessario, per il ritorno al ruolo originario, il superamento di un nuovo periodo di formazione e prova.

Questo anche in forza del principio generale della non reiterazione del periodo di formazione e prova, riferito al medesimo ruolo già in precedenza assunto e che appare compatibile con le previsioni di cui al Decreto Ministeriale 850/2015, coerente con il principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa, ovvero con i principi di logicità e congruenza, e concordante con il disposto del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, art. 10 da cui inferisce il principio generale qui espresso.

Art. 10 DPR 10 gennaio 1957 n. 3

È esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso”.

nota dell’USR Emilia Romagna n. 03188 del 22/02/2017

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