martedì, Febbraio 11, 2025
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Neoassunti da GPS I fascia e possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria [UIL Scuola – Pillole di contratto]

La UIL Scuola, risponde ad alcuni quesiti frequenti alla luce dell’ipotesi CCNL 2019/2021 sottoscritta il (per la quale però al momento manca ancora la sottoscrizione definitiva). 

Il chiarimento riguarda la possibilità, da parte dei docenti neoassunti da GPS I fascia con contratto finalizzato al ruolo, di poter richiedere assegnazione provvisoria o trasferimento, una volta assunti a tempo indeterminato.


IL NOSTRO COMMENTO
Ricordiamo che il Decreto PA (Decreto 44/2023) che ha prorogato anche per l’anno scolastico 2023/24 la procedura straordinaria finalizzata al ruolo da GPS I fascia, ha previsto che:

A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato, possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

Va quindi sottolineato che viene previsto un vincolo triennale più rigido rispetto a quello tradizionale. Infatti:

  • Vengono richiesti 3 anni di servizio effettivo
  • Viene esplicitamente esclusa la possibilità di presentare, non solo domanda di trasferimento, ma anche di assegnazione provvisoria e di utilizzazione nonché di accettare incarichi ai sensi dell’art. 36 CCNL
  • Si prevede unicamente la deroga nel caso di situazioni sopravvenute di esubero (ma non anche nel caso di docenti che beneficiano della Legge 104/1992).

IL NUOVO CCNL 2019/2021 (IPOTESI)
Il nuovo CCNL 2029/2021, sottoscritto in ipotesi, ha previsto che le procedure e i criteri per la mobilità professionale e territoriale sono oggetto di contrattazione collettiva, fatte salve le disposizione di legge. In altri termini, la contrattazione collettiva non può derogare alle previsioni di legge se non in casi limitati. 

Tuttavia, l’art. 34 comma 8 del nuovo CCNI firmato in ipotesi prevede che:

Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992″.

 

Quindi si prevede che:

  • Ai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio.
  • Medesima possibilità è garantita ai caregivers che assistono persone con disabilità grave. 
  • La stessa disciplina si applica anche per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992 (personale con disabilità e invalidità civile superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648).

In sostanza si prevede che in sede di contrattazione integrativa nazionale (CCNI), in deroga al vincolo triennale che si applica ai docenti neoassunti a decorrere dalle immissioni in ruolo 2023/2024, si potranno individuare alcune deroghe per le suddette situazioni specifiche previste dal CCNL

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