Ai sensi dell’art. 19 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale sulla Mobilità, i docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio nella Provincia di Trento sono soggetti al vincolo di permanenza nella provincia, previsto dall’articolo 94 della Legge provinciale 5/2006.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 94, infatti,
Per assicurare la continuità didattica il personale docente trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nella sede assegnata, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d’ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. L’assegnazione della sede avviene in via definitiva. A valere dall’anno scolastico 2015-2016 le operazioni di mobilità hanno cadenza annuale”.
Quindi per ragioni di continuità didattica, i docenti trasferiti nella provincia di Trento non potranno presentare domanda di mobilità (né interprovinciale né provinciale) dovendo garantire almeno 3 anni di permanenza effettiva, fatti salvi i casi di soprannumerietà, trasferimento d’ufficio e quelli previsti e disciplinati dalla contrattazione collettiva effettuata con i sindacati.
Ordinanza mobilità
CCNI mobilità triennio 2019\2020, 2020\2021 e 2021\


