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Mobilità: vincolo triennale per chi ha ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta [Decreto Sostegni BIS]

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 23/7/21, n. 106 di conversione del Decreto Sostegni BIS (Decreto Legge 73/2021).

Sono previste importanti novità anche per quanto riguarda i vincoli alla mobilità. In particolare si prevede che:

Al comma 3 dell’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole tre anni scolastici e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole “quattro anni” sono sostituite dalle parole “due anni“.

Pertanto, i due “vincoli quinquennale” esistenti (quello previsto per i neoassunti da GMRE 2018 e quello introdotto per tutti i docenti neoimmessi (da qualsiasi graduatoria) in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2020\2021 diventano triennali.

VINCOLO PER DOMANDA DI MOBILITÀ SODDISFATTA

In aggiunta, il decreto presenta un’altra importante novità. Il secondo periodo dell’art. 58 comma 1 lettera f) prevede che:

Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta“. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023″.

In base al CCNI mobilità vigente, al momento il vincolo triennale si applica solamente nel caso in cui il docente venga soddisfatto, a seguito di domanda volontaria, su preferenza analitica mentre non trova applicazione nel caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia). La norma in esame sembra estendere il vincolo a tutti i casi in cui sia stata acquisita la titolarità di una qualsiasi sede nella provincia, ivi compreso il caso in cui sia stata ottenuta la sede nella provincia richiesta in seguito a preferenza sintetica (comune, provincia, distretto).

La novità introdotta, invece, prevede l’applicazione del vincolo nel caso in cui si sia ottenuta la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, quindi indipendentemente se sia stata ottenuta o meno con l’espressione di una preferenza analitica. 

Si tratta di una misura che sta facendo discutere perché in contrasto con quanto stabilito dal CCNL 2018, sottoscritto dalle varie organizzazioni sindacali, laddove la mobilità viene indicata tra le materie di “contrattazione integrativa nazionale” (art. 22, comma 4) e dove è previsto esplicitamente che i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente (non dunque una qualunque istituzione scolastica ma solo quella espressamente richiesta con preferenza analitica). 

La disposizione in questione si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.

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