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Mobilità verso posto di lingua inglese nella scuola primaria: vincolo per un triennio sull’insegnamento della lingua [Chiarimenti]

Il Regolamento emanato con DPR 81 del 20 marzo 2009 ha previsto che, nella scuola primaria, l’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Fino alla conclusione del piano di formazione sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.

I docenti specialisti sono sempre insegnanti di scuola primaria, titolari su “posto di lingua” (posti che sono stati istituiti nell’ambito dell’organico della scuola primaria) che vengono assegnati di norma su non meno di 7\8 classi e per non meno di 18 ore settimanali (l’intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL). Possono richiedere tali posti i docenti in possesso di un titolo di idoneità alla lingua inglese.

IMMISSIONI IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI SPECIALISTI
Il punto A.15 delle Istruzioni Operative 2022/23, chiarisce che per quanto riguarda le immissioni in ruolo della scuola primaria per posto di lingue queste vengono effettuate attingendo dalla graduatoria generale per posto comune e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.

Non vi è infatti nella piattaforma ministeriale per la scelta della provincia\classe di concorso una opzione a sé stante relativa al posto di lingue.

Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l’a.s. 2022/2023.

MOBILITÀ DA E VERSO POSTO DI LINGUE
I docenti titolari su posto di lingua inglese possono chiedere il trasferimento su posto comune (e viceversa).

I posti per l’insegnamento della lingua inglese dell’organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese.

I suddetti docenti devono esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua. In assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua.

Per l’insegnamento della lingua inglese sono richiesti uno dei seguenti titoli:

  1. superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; 
  2. attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero; 
  3. possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; 
  4. certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.

VINCOLO PER UN TRIENNIO NELLA STESSA SCUOLA
Coloro i quali ottengono il trasferimento da posto comune a lingua inglese sono tenuti a garantire per un triennio l’insegnamento della lingua inglese; pertanto non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua a meno che non vengano individuati come soprannumerari su posto di lingua inglese.

Resta ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua inglese che su posto comune, in altre scuole.

Quindi il vincolo in questione riguarda solo la stessa scuola ma il docente ha comunque la possibilità di presentare domanda di trasferimento per posto comune per altre scuole.

GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO E INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO
Nell’organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle
tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua inglese, sostegno). Per il sostegno si rimanda a questo articolo

Anche se vengono compilate graduatorie distinte, il personale in soprannumero per l’insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto. Di fatto quindi viene istituita un’unica graduatoria d’istituto comprendente sia i docenti di lingua che quelli di posto comune in ordine di punteggio e precedenze. L’ultimo in graduatoria è perdente posto.

A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese.

Es: qualora ci dovesse essere una contrazione dei posti di lingua (es: 2 cattedre a fronte di 3 insegnanti), il personale in soprannumero (nel nostro esempio uno), confluirà nella graduatora di posto comune e solo a questo punto verrà individuato il\i perdente\i posto (il perdente posto “effettivo” potrebbe essere il docente inizialmente individuato dalla graduatoria degli insegnanti di lingue oppure un altro docente della graduatoria di posto comune).

Il personale docente individuato come perdente posto nella graduatoria di posto di lingue, poi conlfluito nella graduatoria di posto comune, che sia interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro 5 giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

VEDI IL CCNI MOBILITÀ

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