L’avvio formale dell’esperienza scolastica in ospedale si deve alla Circolare Ministeriale 353/1998. In questo modo, la scuola in ospedale da evento episodico, legato alla sensibilità di operatori e di istituzioni, si è trasformata in struttura scolastica reale ed organizzata, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa prevista.
Gli ambiti territoriali provinciali, nell’ambito delle disponibilità di organico – su richiesta della competente Autorità sanitaria e dei soggetti istituzionali interessati (Regione, Provincia, Comuni) – possono istituire il servizio scolastico all’interno delle seguenti strutture sanitarie che, per la loro tipologia, fanno presumere un consistente flusso di utenti:
- Istituti di ricovero e cura interamente pediatrici;
- Reparti pediatrici ad alta specializzazione dei Policlinici Universitari e degli Istituti di ricerca scientifica.
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Per la scuola primaria, vanno garantiti docenti che coprano gli apprendimenti fondamentali, con la flessibilità oraria prevista dalla legge n. 148 del 5-6-1990, per permettere al maggior numero possibile di minori di fruire degli interventi educativi-istruttivi.
Per la scuola secondaria di I grado, in linea di massima si può ipotizzare una consistenza organica di base di ore settimanali di docenza che risultino multiple della consistenza oraria (18 ore) prevista per la costituzione delle cattedre, ma comunque complessivamente non inferiori a 54 ore settimanali, da articolare sia con cattedre intere sia con quote orario inferiori all’orario di cattedra, preferibilmente garantendo a tutti gli insegnamenti un minimo di 6 ore (per la necessità di una presenza non episodica dei docenti).
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
È quanto mai opportuno che in ogni ospedale, specie in quelli più grandi o quantomeno in quelli situati nei capoluoghi di Regione, sia garantita la presenza di personale docente di ogni ordine e grado in modo da dare piena risposta al diritto manifestato da tutti gli studenti malati, anche quelli frequentanti le scuole secondarie di 2° grado.
MOBILITÀ VERSO LE SEZIONI OSPEDALIERE
Il personale di ruolo che intenda presentare domanda di mobilità può anche:
- Esprimere la preferenza puntuale per la sezione ospedaliera (cioè indicare espressamente come preferenza una sezione ospedaliera, se presente).
- Nel caso di preferenza sintetica (provincia, distretto, Comune), esprimere la propria disponibilità per le sezioni carcerarie. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato alle sedi dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
Questo significa che se il docente non esprime espressamente tale disponibilità, non potrà essere assegnato a una sede carceraria.
Circolare Ministeriale 16/07/2012
Circolare Ministeriale 353/1998


