lunedì, Marzo 17, 2025
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Mobilità: punteggio aggiuntivo per il servizio prestato in scuole situate in aree a forte rischio di abbandono [Chiarimenti]

La nuova ipotesi di contratto integrativo della mobilità per valida per il triennio 2025/2028 prevede il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo pari a 3 punti per il servizio prestato nelle scuole situate in aree disagiate (a forte rischio di abbandono).

In particolare:

per il servizio di ruolo prestato a decorrere dall’a.s. 2023/24 senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono, individuate ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e mancata accettazione di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso: (19)

3 punti  nei trasferimenti

Pertanto:

  • Tale punteggio spetta solo nei trasferimenti. Non quindi nella mobilità professionale e nelle graduatorie interne d’istituto. 
  • Si valuta il servizio prestato a partire dal 2023/2024 senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nelle scuole di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono.
  • Nel computo del triennio non va valutato l’anno in corso al momento della presentazione della domanda. Inoltre, è necessario che il docente sia ancora attualmente in servizio nella scuola in questione (deve coincidere la scuola di attuale titolarità e il servizio continuativo svolto per almeno un triennio precedente in detta scuola). Di fatto quindi si potrà far valere di questo punteggio solo a partire dal quarto anno. 
  • Tale punteggio spetta solo nel “caso di mancata presentazione della domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione. Pertanto, il semplice di fatto di aver presentato domanda di mobilità, assegnazione o utilizzazione fa perdere il diritto al punteggio.
  • Tale punteggio non spetta inoltre nel caso di accettazione di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso.
  • Rientrano nell’applicazione di tale misura i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell’applicazione stessa, destinatari di mobilità d’ufficio o che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata.
  • Tale punteggio concorre al raggiungimento dei 10 punti che costituite il tetto del punteggio relativo ai titoli valutabili (a cui si aggiungono eventualmente i 12 punti relativi al superamento del concorso ordinario per titoli ed esami di livello pari o superiore all’attuale ruolo di appartenenza).

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