Il nuovo CCNI Mobilità valido per il triennio 2025/2028 introduce una nuova precedenza che spetta al fratello e alla sorella che non convivono con il soggetto con disabilità.
Questa precedenza si aggiunge a quella già prevista anche dal precedente contratto (e che viene confermata), per i fratelli/sorelle che convivono con il soggetto con disabilità. Esistono quindi due distinte precedenze.
Entrambe le precedenze:
- operano nei trasferimenti sia nella fase comunale (solo tra distretti diversi dello stesso comune – città metropolitane), che nella fase provinciale (tra comuni diversi) e per altra provincia.
- non operano per i passaggi di cattedra e di ruolo.
- vengono riconosciute, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche nel caso in cui entrambi i genitori siano affetti da patologie invalidanti oppure qualora entrambi i genitori abbiano compiuto i 65 anni di età (anche in assenza di patologie). Al di sotto di questa età devono, invece, avere necessariamente patologie invalidanti.
L’impossibilità dei genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità.
DOCUMENTAZIONE DELLA DISABILITÀ
Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L.
Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.
LE DIFFERENZE FRA LE DUE PRECEDENZE
Come anticipato, si tratta di due distinte precedenze (una per i fratelli/sorelle conviventi, l’altra per i fratelli/sorelle non conviventi). Entrambe prevedono come requisito fondamentale il fatto che i genitori del soggetto con disabilità abbiano compiuto 65 anni oppure siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti.
Per quanto riguarda la precedenza per i fratelli\sorelle conviventi, si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).
Per quanto invece riguarda la precedenza per i fratelli\sorelle non conviventi, viene stabilito un ulteriore requisito: la precedenza viene riconosciuta a condizione che il docente abbia prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all’O.M. relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità
DICHIARAZIONE CHE IL SOGGETTO CON DISABILITÀ NON È RICOVERATO A TEMPO PIENO PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI
Il genitore, anche adottivo o il fratello o la sorella in sostituzione dei genitori devono comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
DOCUMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI PARENTELA
Il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.