La mobilità professionale può distinguersi in passaggi di cattedra e passaggi di ruolo:
- Il passaggio di cattedra consiste nel movimento da una classe di concorso a un’altra classe diversa rispetto a quella di titolarità ma all’interno dello stesso ordine e grado di scuola (per esempio, il passaggio dalla classe di concorso A-12 alla classe A-11 entrambe relative alla scuola secondaria di II grado).
- Il passaggio di ruolo riguarda il movimento da un grado\ordine di istruzione a un altro. Per esempio il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) oppure il passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado (o viceversa).
REQUISITI PER RICHIEDERE IL PASSAGGIO DI RUOLO
Per poter richiedere il passaggio di ruolo sono richiesti due requisiti:
- Possesso del titolo di abilitazione nell’ordine\grado di scuola richiesto
- Aver superato l’anno di formazione e prova nel ruolo di attuale appartenenza.
CARATTERISTICHE DEL PASSAGGIO DI RUOLO
La domanda di passaggio di ruolo si configura come una domanda distinta e separata rispetto alla domanda di trasferimento e\o a quella di passaggio di cattedra. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per la provincia e anche per più province, pena l’annullamento di tutte le domande.
Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.
PASSAGGIO DI RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO
Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell’infanzia e primaria è possibile solo dagli insegnanti in possesso dei titoli di studio conseguiti al termine del corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997 e del DPR del 15 marzo 2014.
Parimenti, il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere dagli insegnanti di scuola primaria, infanzia e secondaria a condizione di essere in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).
PASSAGGIO DI RUOLO DEGLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP)
Possono chiedere il passaggio al ruolo di insegnante tecnico pratico gli insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria a condizione di essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni. Questo significa che per richiedere il passaggio nel ruolo di ITP è sufficiente il possesso del titolo di studio (il diploma), ancorché privi di abilitazione all’insegnamento.


