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Mobilità: le precedenze non valgono per la mobilità professionale, salvo il caso dei docenti non vedenti o emodializzati

Il CCNI mobilità, prevede all’art. 13 una serie di precedenze per i docenti che si trovino nelle situazioni indicate dalla norma:

  1. Docenti non vedenti o emodializzati
  2. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi 8 anni e richiedente il rientro nella scuola di titolarità
  3. Personale con disabilità personale e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  4. Assistenza al coniuge e al figlio con disabilità; Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; Assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  5. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi 8 anni e richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  6. Personale coniuge di militare o categoria equiparata
  7. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  8. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale

MOBILITÀ PROFESSIONALE
Come precisa l’art. 13, le precedenze in questione operano esclusivamente nelle operazioni della sola mobilità territoriale, fatta eccezione per la prima precedenza (docenti non vedenti o emodializzati) che vale anche per la mobilità professionale. 

COS’È LA MOBILITÀ PROFESSIONALE ?
La mobilità professionale può distinguersi in passaggi di cattedra e passaggi di ruolo. 

  • Il passaggio di cattedra consiste nel movimento da una classe di concorso a un’altra classe diversa rispetto a quella di titolarità ma all’interno dello stesso ordine e grado di scuola (per esempio, il passaggio dalla classe di concorso A-12 alla classe A-11 entrambe relative alla scuola secondaria di II grado).
  • Il passaggio di ruolo riguarda il movimento da un grado\ordine di istruzione a un altro. Per esempio il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (o viceversa) oppure il passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado (o viceversa). 
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