HomeMobilitàMobilità: le azioni esperibili avverso i provvedimenti in materia di mobilità

Mobilità: le azioni esperibili avverso i provvedimenti in materia di mobilità

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza nell’ambito delle procedure di mobilità, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato.

I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’Ordinanza Ministeriale. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

I RIMEDI ESPERIBILI
Una volta che gli atti siano divenuti definitivi, il dipendente che intenda contestare un atto divenuto definitivo, ha a disposizione diverse possibilità:

  • Tentativo di conciliazione
  • Ricorso gerarchico
  • Ricorso al giudice del lavoro


RICHIESTA DI CONCILIAZIONE (ART. 135 CCNL)
L’art. 135 CCNL comparto scuola disciplina un autonomo procedimento conciliativo specificamente destinato alle controversie relative al personale scolastico (ministeriale e delle istituzioni scolastiche). Fermo restando la possibilità di esperire le procedure di conciliazione ordinarie previste in generale per tutti i dipendenti (art. 410 c.p.c. e art. 65 e 66 L.vo 30.3.2001, n. 165).

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 135 del CCNL comparto scuola, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.

Diversamente dal passato, il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio ma facoltativo. Di conseguenza, il lavoratore potrà rivolgersi direttamente al giudice del lavoro, senza dover prima obbligatoriamente esperire il tentativo di conciliazione.

In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

RICORSO GERARCHICO AL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Secondo l’art. 484 del Testo Unico 297/1994 contro i provvedimenti in materia di trasferimenti d’ufficio o a domanda è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (adesso sostituito dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione).

RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO
Avverso il provvedimenti della mobilità i docenti possono esperire ricorso al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro. La Corte di Cassazione con sentenza n. 8821 del 10 aprile 2018 ha affermato che “spetta al giudice del ordinario pronunciarsi sull’illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalla Pubblica amministrazione con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi. La natura privata del procedimento di mobilità non consente di configurare in astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l’attività autoritativa dell’amministrazione, attività autoritativa che costituisce il presupposto affinché una controversia sia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Si ribadisce quindi  la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, con la conseguenza che opererà il termine ordinario di prescrizione (decennale)

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