Il CCNI mobilità valido per il triennio 2025/2028, introduce un’importante novità in merito alla precedenza per i figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità (non rivedibile).
Infatti, fino al precedente contratto tale precedenza veniva riconosciuta esclusivamente nei trasferimenti comunali (I fase) e nei trasferimenti provinciali (II fase) mentre non veniva riconosciuta nei trasferimenti interprovinciali (fase III).
Il nuovo CCNI mobilità, riconosce invece la precedenza anche nei trasferimenti per altra provincia. Non opera per i passaggi di cattedra e di ruolo.
Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.
SITUAZIONE DI GRAVITÀ
La precedenza spetta esclusivamente a condizione che il genitore con disabilità si trovi in situazione di gravità, certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente (non rivedibile).
CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA PRECEDENZA
La precedenza viene riconosciuta in presenza a condizione:
Che i figli abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità di cui all’O.M. relativa ai trasferimenti venga rilasciata successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste attestanti il diritto alla fruizione dei giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini di scadenza previsti per le domande di mobilità.
PREFERENZE
Per poter fruire della preferenza è necessario indicare come prima preferenza il comune di assistenza del soggetto con disabilità oppure il distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.
Tuttavia, è possibile anche indicare, prima del comune\distretto di assistenza, una o più istituzioni scolastiche comprese in essi senza perdere il diritto alla precedenza. Infatti, la precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/presso nel comune di domicilio dell’assistito.
Esempio: il docente è titolare presso una scuola del Comune di Frascati (Provincia di Roma) e titolare di una precedenza per assistenza di genitore disabile in qualità di referente unico, genitore che risulta residente nel Comune di Roma.
Per usufruire della precedenza il docente dovrà indicare come prima preferenza sintetica l’intero Comune di Roma, oppure il distretto subcomunale in cui risiede il genitore disabile. In alternativa, prima della preferenza di comune\distretto, il docente potrà anche indicare una o più scuole del comune\distretto di assistenza, fermo restando che dovrà comunque indicare l’intero comune di Roma o il distretto subcomunale in cui risulta residente il disabile. Nel caso di mancata indicazione del comune\distretto, le eventuali preferenze relative ad altri comuni, saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.