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Mobilità intercompartimentale per il personale della scuola

La mobilità intercompartimentale consiste nella possibilità di una mobilità di personale fra amministrazioni appartenenti a comparti diversi.
Essa trova una regolamentazione specifica nella Legge 311/2004 che all’art. 1 comma 47 prevede che:

In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilita’ interno per l’anno precedente”.

Questa disposizione consente dunque la mobilità intercompartimentale solamente tra due diversi blocchi di amministrazione soggette a regime di limitazione delle assunzioni. Come precisato dal MIUR nella nota 8212 del 13/03/2015, il MIUR, relativamente al personale scolastico, appartenente al Comparto scuola, non è assoggettato al regime di limitazione delle assunzioniper cui non è ammessa la mobilità intercompartimentale (ad esempio verso il ministero della giustizia).
Il combinato disposto dei commi 47,95 e 101 della Legge 311/2004 ribadisce che il personale della scuola è escluso dalle procedure di mobilità intercompartimentale proprio perché tale mobilità può operare solo tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione.

In merito all’interpretazione delle suddette norme la Circolare esplicativa n. 14115 del 11/04/2005 ha precisato che:

Per quanto concerne la mobilità in entrata nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici, stante la disposizione di cui al comma 101 dell’articolo 1, essa potrà essere attuata nei confronti dei dipendenti provenienti da qualsiasi altra amministrazione, tranne che dal comparto scuola (a meno che non si tratti di docenti inidonei alle funzioni di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, che sono personale eccedentario), dalle università e dagli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni. Infatti, poiché per le assunzioni di questi dipendenti non sono previste limitazioni, le eventuali acquisizioni in mobilità sono soggette ad autorizzazione, analogamente a quanto accade per le nuove assunzioni”.

Quanto detto è stato confermato anche dalla Nota 33173 del 15/12/2017 USR Puglia secondo cui in base alla normativa generale vigente e alle circolari esplicative in materia, il personale del comparto scuola, al momento, è escluso dalle procedure di mobilità intercompartimentale.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 107/2015 (C.D. BUONA SCUOLA)
La c.d. “Buona scuola” al comma 133 ha previsto solo per il personale docente, ATA e educativo posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, il passaggio diretto nei ruolo dell’amministrazione di destinazione, previa procedura comparativa.

Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell’amministrazione di destinazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190″.

Pertanto la mobilità intercompartimentale nel caso della scuola può riguardare esclusivamente i docenti che si trovano in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.

Il comando è un istituto previsto dall’art. 56 del D.P.R. n. 3/57 modificato dalla Legge n. 127/97. Con esso l’impiegato pubblico viene destinato, temporaneamente e per sopperire ad esigenze eccezionali dell’amministrazione richiedente, a un’altra amministrazione o ente pubblico diverso da quello di appartenenza.
L’utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio viene definita invece distacco

Nota 8212 del 13/03/2015
Nota USR Toscana n. 1526 del 08/02/2016
Nota 33173 del 15/12/2017 USR Puglia

 

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