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venerdì, Dicembre 6, 2024
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Mobilità: in quale ordine vengono disposti i trasferimenti e passaggi; tre fasi: comunale, provinciale e interprovinciale [Chiarimenti]

La mobilità può distinguersi in:

  • Mobilità territoriale che riguarda i trasferimenti (provinciali e interprovinciali). Rientrano in questa categoria anche i “trasferimenti” dei docenti titolari su posto di sostegno su posto comune e viceversa. 
  • Mobilità professionale che riguarda il passaggio di cattedra (movimento per una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità all’interno dello stesso ordine e grado di scuola) e il passaggio di ruolo (movimento in altro ordine o grado di istruzione). 

ALIQUOTA PER LA MOBILITÀ TERRITORIALE (c.d. TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI)
Le operazioni di mobilità si articolano in 3 distinte fasi:

  • Fase I (si tratta della fase comunale), relativa ai trasferimenti all’interno dello stesso comune.
  • Fase II (si tratta della fase provinciale), relativa ai trasferimenti tra comuni della stessa provincia.
  • Fase III (si tratta della fase interprovinciale)

I passaggi di cattedra e di ruolo sia provinciali che interprovinciali vengono disposti all’interno della III fase.

Occorre fare attenzione al fatto che i movimenti della prima fase vengono sempre disposti prima rispetto a quelli della II e III fase. Pertanto, i docenti che chiedono il trasferimento all’interno dello stesso comune, avranno priorità su chi chiede il trasferimento su comune diverso.

A titolo esemplificativo:

  • CAIO titolare nel comune di Roma e con punteggio 55
  • TIZIO titolare nel comune di Frascati con punteggio 75

L’ordine esatto delle operazioni è indicato dall’Allegato A al CCNI. 

LA PRIMA FASE
Nella prima fase vengono effettuati i c.d. “movimenti comunali“. In realtà come vedremo fra un attimo, non si tratta sempre e solo di movimenti all’interno dello stesso comune in quanto esiste un’eccezione.

Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della  provincia.

In questa fase vengono effettuati i seguenti movimenti:

  • trasferimenti a domanda, nella scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.
  • trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto I) dell’art. 13 del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali). Quindi i trasferimenti dei docenti che usufruiscono della precedenza per disabilità grave o vengono in ogni caso effettuati in questa fase (anche se sono interprovinciali).
  • trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza (per il rientro presso l’istituto di precedente titolarità).
  • per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa.
  • trasferimenti a domanda dei docenti che usufruiscono delle altre precedenze 
  • trasferimenti a domanda dei docenti che non usufruiscono di precedenze,
  • trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo-domanda.
  • trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell’ultimo ottennio in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità, beneficiari della precedenza di cui al comma 1, punto V) dell’art. 13 del presente contratto.

Riassumendo, nella prima fase (che viene effettuata per prima), si effettuano tutti i movimenti sia interni alla stessa scuola (es: passaggio da diurno a serale o da posto di lingue a posto comune nella scuola primaria) sia tra scuole appartenenti allo stesso comune.

L’unica eccezione è costituita dai trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al comma 1, punto I) dell’art. 13 (personale scolastico non vedente e personale emodializzato, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (anche qualora il trasferimento sia interprovinciali).

Nell’ambito di ciascuna delle operazioni i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria e dal possesso di eventuali precedenze. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

LA II FASE
La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all’altro della provincia nei
confronti dei docenti titolari nella provincia medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta.

In questa fase rientra anche il trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune (e viceversa).

Occorre fare attenzione al fatto che per il trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote:

  • 100% posti disponibili a.s. 22/23
  • 75% posti disponibili a.s. 23/24
  • 50% posti disponibili a.s. 24/25

In sostanza per l’a.s. 2024/2025 viene posto il limite del 50% dei posti disponibili ai trasferimenti da posto di sostegno a posto comune (per il trasferimento in senso opposto invece non è previsto alcun limite). 

LA III FASE – ACCANTONAMENTO DEI POSTI PER LE IMMISSIONI IN RUOLO
Dopo lo svolgimento della fase provinciale (II fase), il 50% dei posti disponibili al termine di tale fase vengono accantonati per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

Ai fini della ripartizione dei posti di cui, l’eventuale posto dispari, è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità. Nel 2024/25 viene assegnato per le immissioni in ruolo. 

ALIQUOTE
Per quanto riguarda la restante quota del 50%, il CCNI mobilità valido per il triennio 2022\2025, prevede che il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e l’altro 25% alla mobilità professionale.

2022/20232023/20242024/2025
Immissioni in ruolo50%50%50%
Mobilità professionale25%25%25%
Trasferimenti interprovinciali25%25%25%

Il calcolo dei contingenti viene effettuato arrotondando all’unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale.

ORDINE DELLE OPERAZIONI
Come anticipato, all’interno della fase III (interprovinciale), si svolgono sia i “trasferimenti interprovinciali” sia anche i passaggi di cattedra\ruolo. Questi ultimi sia che siano interprovinciali sia che siano provinciali.

In particolare:

  • Prima vengono svolte le operazioni di mobilità professionale, nel limite del 25% posti sopra indicato. Questi movimenti vengono a sua volta effettuati nel rispetto di un certo ordine (prima i docenti che beneficiano di precedenze e poi gli altri; prima i passaggi di cattedra e poi i passaggi di ruolo).
  • Dopo vengono effettuati i trasferimenti interprovinciali sulla restante parte del 25% dei posti. 

Pertanto, anche nella fase III, fermo restando che a livello provinciale spettano il 25% di posti sia ai trasferimenti interprovinciali che alla mobilità professionale, è quest’ultima che viene eseguita per prima, con la conseguenza che si cerca di soddisfare dapprima le domande di mobilità professionale piuttosto che i trasferimenti.

 

VEDI IL CCNI MOBILITÁ

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