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venerdì, Gennaio 24, 2025
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Mobilità: il passaggio di ruolo prevale sempre sui trasferimenti e/o sui passaggi di cattedra

Il passaggio di ruolo consiste nella richiesta di movimento in altro ordine o grado di istruzione (ad esempio, il docente titolare della scuola dell’infanzia chiede il passaggio alla scuola primaria, o viceversa; o un docente della scuola secondaria di I grado chiede il passaggio alla scuola secondaria di II grado, o viceversa).

Il passaggio di ruolo non va confuso con il passaggio di cattedra che consiste in un movimento per una classe di concorso diversa ma appartenente allo stesso grado\ordine di scuola. Sia il passaggio di ruolo che il passaggio di cattedra rientrano nella c.d. “mobilità professionale“.


REQUISITI PER RICHIEDERE IL PASSAGGIO DI RUOLO
Per poter richiedere il passaggio di ruolo sono richiesti due requisiti:

  • Il possesso del titolo di abilitazione nell’ordine\grado di scuola richiesto (per le classi di concorso relative agli insegnamenti tecnico pratici, è sufficiente il possesso del solo titolo di accesso).
  • L’aver superato l’anno di formazione e prova nel ruolo di attuale appartenenza.

CARATTERISTICHE
La domanda di passaggio di ruolo si configura come una domanda distinta e separata rispetto alla domanda di trasferimento e\o a quella di passaggio di cattedra. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) per la provincia e anche per più province.

Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.

PRIORITÀ DEL PASSAGGIO DI RUOLO
Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del CCNI mobilità 2022/2025, nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

In altri termini, la domanda di passaggio di ruolo prevale sulla domanda di trasferimento e sulla domanda di passaggio di cattedra.

PASSAGGIO DI RUOLO PER I DOCENTI TITOLARI SU SOSTEGNO
I docenti titolari su posto di sostegno che non abbiano ancora completato il quinquennio di permanenza su posto di sostegno, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. Non potranno invece presentare domanda di passaggio di ruolo per posto comune.

I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio (in tal caso il computo del quinquennio ricomincia da zero). 

LICEI MUSICALI
Diversamente dal triennio precedente, la mobilità territoriale e professionale provinciale per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 verso i posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali si effettua con le regole generali sulla base della tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità territoriale e professionale di cui all’Allegato 2 allegato al contratto.

VEDI IL CCNI 2022/2025

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