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Mobilità: i servizi validi ai fini dell’anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo

In questo articolo ci occupiamo del calcolo dell’anzianità di servizio ai fini della domanda di mobilità.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI RUOLO (LETTERA A)
L’anzianità di servizio di ruolo (voce A della Tabella) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nell’attuale ruolo di appartenenza (I grado, II grado, infanzia, primaria), a condizione che sia stato prestato un servizio non inferiore a 180 giorni anche non continuativi.

Inoltre si considerano:

  • Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra.
  • Gli anni di retrodatazione giuridica derivanti dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato.
  • Gli anni derivanti da decorrenza giuridica anteriore alla decorrenza economica quando è stato contestualmente prestato servizio nello stesso ruolo di appartenenza.
  • Gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed istituti di istruzione secondaria di II grado) nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16.
  • Gli anni di servizio prestati in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
  • Gli anni relativi ai corsi di dottorato di ricerca e alle borse di studio o assegni di ricerca erogate da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali. Tali periodi vengono considerati come “servizio di ruolo” se si è in servizio nello stesso ruolo.
  • Gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.i.m. art 24 comma 9 bis (si tratta di docenti già di ruolo che, durante il periodo di durata dei contratto di ricercatore, vengono collocati in aspettativa senza assegni e senza contribuzioni previdenziali – art. 24 comma 9 bis Legge 240/10).
  • Gli anni di servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995, dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dell’art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

Il servizio di cui alla presente voce viene valutato 6 punti sia nella mobilità volontaria che in quella d’ufficio.


ANZIANITÀ DI SERVIZIO DI PRE-RUOLO O DI ALTRO SERVIZIO RICONOSCIUTO O RICONOSCIBILE (LETTERA B)
L’anzianità di servizio di pre-ruolo (voce B della Tabella) comprende:

  • Il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.
  • Il servizio derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica, qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza (per il punteggio attribuito in questo caso si vedano i paragrafi successivi).
  • Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica.
  • I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione tali servizi-devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.
  • Il servizio militare o il sostitutivo servizio civile, solo se prestati in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale.
  • Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007.
  • Gli anni relativi ai corsi di dottorato di ricerca e alle borse di studio o assegni di ricerca erogate da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali. Tali periodi vengono considerati come “servizio di ruolo” se si è attualmente titolari su ruolo diverso.

La valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno). Nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:

  • I primi 4 anni sono valutati 3 punti per ogni anno.
  • Il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due punti per ogni anno).

Nel caso della mobilità d’ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo ha diritto, per tale servizio all’attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

  • Primi 4 anni valutati per intero ⇒ 4 anni x 3 punti = 12 punti
  • Rimanenti 2 anni valutati per i 2/3 ⇒ 2 anni x 2 punti = 4 punti (o che è lo stesso 2 anni x 2/3 x 3 punti = 4 punti).


PUNTEGGIO NEL CASO DI DECORRENZA GIURIDICA ANTERIORE A QUELLA ECONOMICA
Nel caso di retrodatazione giuridica della nomina occorre distingue 3 diverse situazioni:

  • Se il periodo di retrodatazione giuridica non è coperto da alcun servizio prestato, viene valutato 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda.
  • Se il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato in altro ruolo rispetto a quello di appartenenza è valutato 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio.
  • Se il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato nello stesso ruolo di appartenenza, viene valutato come servizio di ruolo a tutti gli effetti quindi 6 punti sia nella mobilità a domanda che in quella d’ufficio.

SERVIZIO PRESTATO IN ALTRO RUOLO
Nel caso di docenti che abbiamo prestato precedenti servizi “di ruolo” (es: docente di ruolo nella scuola secondaria di II grado che presenti servizi di ruolo nella scuola primaria relativi ad una precedente assunzione), tale servizio viene valutato come segue:

  • Nella mobilità a domanda, il precedente servizio prestato in altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni (così come il servizio di pre-ruolo). 
  • Ai fini della mobilità d’ufficio, gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola primaria (e viceversa).
  • Il servizio di ruolo svolto alla primaria\infanzia si valuta come pre-ruolo e quindi si somma ad esso (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), ai fini della valutazione nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
  • Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa).
  • Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo\secondo grado si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.  

ANNO SCOLASTICO IN CORSO
Nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso.

PUNTEGGIO RADDOPPIATO PER SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.

CONGEDO BIENNALE PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI
Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui agli artt. 32, 33 e 34 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

SERVIZIO PRESTATO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

SERVIZIO PRESTATO NELLE PICCOLE ISOLE
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.


SERVIZIO NELLE SCUOLE DI MONTAGNA

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento-nelle scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

CONGEDO DI MATERNITÀ, CONGEDO PARENTALE, CONGEDO MALATTIA DEL FIGLIO
I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE PARITARIE, PAREGGIATE, PARIFICATE
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

  1. fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali
  2. nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

Ordinanza mobilità
CCNI mobilità triennio 2019\2020, 2020\2021 e 2021\2022

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