La tabella titoli della mobilità prevede l’attribuzione di un punteggio per la continuità del servizio svolto nella medesima scuola. In questo articolo ci occupiamo della domanda di mobilità volontaria in quanto regole diverse vigono per e graduatorie interne d’istituto e per i trasferimenti d’ufficio.
In particolare, la voce C della tabella di valutazione dei titoli prevede che:
Per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolasticinella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica”.
Punti 6
Per ogni ulteriore anno di servizio:
entro il quinquennio 2 punti
oltre il quinquennio 3 punti
Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.
Tale punteggio spetta quindi a condizione che il docente abbia prestato senza soluzione di continuità servizio per almeno 3 anni nelle stessa scuola di attuale titolarità oppure di precedente incarico triennale (nel caso dei docenti titolari su ambito) o nella scuola di servizio (per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno – DOS) e per i docenti di religione cattolica.
Pertanto al docente che abbia prestato servizio per almeno 3 anni nella stessa scuola spettano 6 punti, mentre al docente che abbia svolto servizio per almeno quattro anni spettano 8 punti (6+2). Al docente che abbia svolto servizio nella stessa scuola per 7 anni spettano invece 16 punti (6 punti + 4 punti + 6 punti). Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.
Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio di continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
Pertanto il servizio deve essere stato svolto nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver ottenuto assegnazione provvisoria/trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali), situazioni che interrompono la continuità, a meno che non si tratti, nei soli casi dei trasferimenti, di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell’ottennio. L’utilizzazione invece non interrompe la continuità didattica.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso:
- Di assenze per motivi di salute
- Di assenze per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01,
- Di servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali),
- Di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.
- Di esoneri sindacali,
- Di aspettative sindacali ancorché non retribuite
- Di incarico della presidenza di scuole secondarie
- Di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici
- Di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso
- Di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306,
- Di servizio prestato nelle scuole militari nonché
- Di periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15.
- L’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea
- Di fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.
NON SI CONSIDERA IL PRERUOLO E I PERIODI DI RETRODATAZIONE GIURIDICA
La nota 5 alla tabella titoli del CCNI Mobilità precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio in parola, non si considerano né il periodo di preruolo (evidentemente qualora il docente abbia prestato servizio nella stessa scuola di immissione in ruolo né eventuali periodi coperti da decorrenza giuridica retroattiva della nomina).
(con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina)
Quanto detto ai fini del punteggio della continuità.
Invece, resta ferma la valutazione di tale periodo per il quale occorre distinguere 3 diverse situazioni:
- Se il periodo di retrodatazione giuridica non è coperto da alcun servizio prestato, viene valutato 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda.
- Se il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato in altro ruolo rispetto a quello di appartenenza è valutato 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio.
- Se il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato nello stesso ruolo di appartenenza, viene valutato come servizio di ruolo a tutti gli effetti quindi 6 punti sia nella mobilità a domanda che in quella d’ufficio.
Per un approfondimento sul punteggio della continuità si rimanda a questo articolo
Per un approfondimento sulla valutazione dei periodi di retrodatazione giuridica si veda questo articolo