Sì è svolto oggi 1 marzo l’incontro tra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Organizzazioni sindacali rappresentative per discutere della revisione del CCNI mobilità e delle Ordinanze Ministeriali che regoleranno le operazioni per l’anno scolastico 2023/2024.
Durante l’incontro è stata illustrata la bozza di revisione del CCNI e delle ordinanze ministeriali.
Si attende a brevissimo l’emanazione delle ordinanze Si tratterà di un atto unilaterale dal momento che le organizzazioni sindacali hanno deciso di non firmare. .
In estrema sintesi i vincoli esistenti sono tre:
- Il nuovo vincolo triennale previsto dal Decreto 36/2022 che si applica a tutti i neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo non riguarda chi è stato assunto nel 2022/2023 con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2021 visto che il vincolo è stato introdotto successivamente alla nomina giuridica.
Tuttavia, la bozza di Ordinanza Ministeriale consente ai docenti neoassunti 2022/2023 di presentare ugualmente domanda di mobilità nelle more di un intervento legislativo che possa sospendere tale blocco. Qualora questo provvedimento (che come sappiamo dipende anche dall’interlocuzione in corso con la Commissione Europea) non dovesse essere approvato, la domanda di mobilità non verrà considerata. - Il vincolo triennale previsto dal CCNL 2018 secondo cui chi ha presentato domanda di mobilità, sia territoriale che professionale, essendo soddisfatto su preferenza puntuale (singola scuola) è soggetto a un blocco triennale. Per un approfondimento su questo vincolo si veda questo articolo.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Tale vincolo si applica anche nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti comunali attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. - Il vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021) che si applica nel caso di mobilità interprovinciale soddisfatta su qualsiasi tipo di preferenza (analitica o sintetica). Quindi chiunque per l’anno scolastico 2022/2023 (o successivi) è stato soddisfatto su mobilità interprovinciale è soggetto al vincolo triennale. Per un approfondimento su questo vincolo si veda questo articolo.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Ricordiamo inoltre che i docenti neoassunti o trasferiti su posto di sostegno hanno l’obbligo di permanere su tale tipologia di posto per almeno un quinquennio.
| Situazione | Vincolo esistente |
| Docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023. | Sono soggetti al nuovo vincolo triennale previsto dal Decreto Legge 36/2022. Tuttavia, è possibile presentare domanda di mobilità “con riserva” in attesa di un eventuale chiarimento\modifica del quadro normativo. |
| Docenti neoimmessi in ruolo a.s. 2022/2023 ma con retrodatazione giuridica 2021/2022 (es: docenti assunti da GPS I fascia nell’anno scolastico 2021/2022). | Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale. |
| Docenti individuati per il ruolo da GPS I fascia nell’a.s. 2022/2023 con contratto a tempo determinato | Non possono presentare domanda di mobilità semplicemente perché non hanno ancora un contratto a tempo indeterminato. Con la conferma in ruolo il personale in questione godrà della retrodatazione giuridicca della nomina al 1° settembre 2022 ma, stante le attuali regole, sarebbe soggetto al vincolo triennale. |
| Docenti nominati da Concorso Straordinario BIS a.s. 2022/2023 con contratto a tempo determinato | Non possono presentare domanda di mobilità semplicemente perché non hanno ancora un contratto a tempo indeterminato. Il docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza 1 settembre 2023 e sarà soggetto al vincolo triennale. |
| Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 che non hanno ottenuto alcun trasferimento per l’a.s. 2022/2023. | Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale né ad altri vincoli triennali. |
| Docenti immessi in ruolo a.s. 2020/2021 (o precedenti) che non hanno ottenuto alcun trasferimento per l’a.s. 2021/2022 o 2022/2023. | Non sono soggetti al nuovo vincolo triennale né ad altri vincoli triennali. |
| Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto per l’anno scolastico 2021/2022 o 2022/2023 trasferimento provinciale o interprovinciale su preferenza puntuale (singola scuola). | Sono soggetti al vincolo triennale previsto dall’art. 22 comma 4 CCNL 2018 che prevede un blocco triennale per chi è stato soddisfatto su preferenza puntuale. |
| Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 che per l’a.s. 2022/2023 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale anche su preferenza sintetica (distretto, comune o provincia). | Sono soggetti al nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021) che si applica anche nel caso di mobilità interprovinciale soddisfatta su preferenza sintetica. |
| Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto per l’anno scolastico 2022/2023 o 2021/2022 trasferimento provinciale su preferenza sintetica (distretto, comune). | Non sono soggetti al vincolo in quanto nella mobilità provinciale il vincolo si applica solo nel caso di domanda soddisfatta su preferenza puntuale. |
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Docenti individuati come sovrannumerari nella scuola di titolarità.
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Non sono soggetti al vincolo e potranno presentare domanda di mobilità (condizionata o meno). |
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Docenti che usufruiscono dei benefici dell’art. 33 comma 5 della Legge 104/1992 (assistenza a una persona con disabilità in situazione di gravità) limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine della presentazione delle istanze per la partecipazione al concorso.
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Non sono soggetti al vincolo e potranno presentare domanda di mobilità (condizionata o meno). |
| Docenti immessi in ruolo a.s. 2021/2022 (o precedenti) che hanno ottenuto per l’anno scolastico 2022/2023 o 2021/2022 trasferimento nel corso dei movimenti comunali attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale.
Esempio: docente titolare su scuola a Roma, esprime come preferenza il distretto sub comunale n. 13 di Roma. |
Si applica il vincolo triennale in quanto soddisfatti nella fase comunale tramite espressione di una preferenza di distretto subcomunale.
Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. |
| Docenti immessi in ruolo giuridicamente 2022/2023 ma con presa di servizio 1° settembre 2023 (nomina economica) | Essendo immessi in ruolo giuridicamente nel 2022/2023 si applica il vincolo triennale. Tuttavia, parimenti a chi ha già preso servizio nell’a.s. 2022/2023, è possibile presentare domanda di mobilità “con riserva” in attesa di un eventuale chiarimento\modifica del quadro normativo. |



