Il CCNI per la mobilità 2022/2025 prevede l’attribuzione di 6 punti per il ricongiungimento al coniuge, o nel caso i docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente, per il ricongiungimento ai figli o ai genitori.
PER QUALI FAMILIARI SPETTA
Il punteggio in questione spetta quindi per il ricongiungimento al coniuge. Solamente nel caso di assenza del coniuge oppure nel caso di docenti separati giudizialmente o consensualmente, il punteggio spetta o per il ricongiungimento ai figli o ai genitori. Il docente potrà quindi richiedere indifferentemente di ricongiungersi ai figli o ai genitori.
L’art. 4 comma 9 dell’OM precisa che:
In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia, si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ufficio territorialmente competente della presente ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, per i quali si prescinde da detto requisito.
Pertanto il punteggio per il ricongiungimento non spetta solo per il coniuge ma anche per la parte dell’unione civile dello stesso sesso e al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica).
CONDIZIONI
Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Dunque condizione essenziale per poter ottenere il punteggio del ricongiungimento è che i soggetti ai quali si chiede il ricongiungimento risiedano da almeno 3 mesi nel comune in questione.
Per i figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda si prescinde dal requisito dei tre mesi.
La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa (che deve essere anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale).
RICONGIUNGIMENTO NEL CASO DI FAMILIARE TRASFERITO NEI TRE MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA
Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
PER QUALI SCUOLE SPETTA
Il punteggio di ricongiungimento spetta per le scuole del comune. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito:
- per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure
- per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare ovvero
- nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse (per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto).
Tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza sintetica che comprenda predetto comune.
Diversamente dalle operazioni di assegnazione provvisoria, l’ordine non ha rilevanza. Pertanto, il punteggio viene assegnato per tutte le scuole ricadenti nel comune di ricongiungimento, indipendentemente dall’ordine delle stesse (non è necessario pertanto indicare una scuola del comune di ricongiungimento come prima preferenza).
MOBILITÀ PROFESSIONALE
Il punteggio di ricongiungimento e, in generale tutti i punteggi per le esigenze di famiglia, non spettano nel caso di mobilità professionale (passaggi di cattedra e\o di ruolo).