Infatti, tale norma consente di:
accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
Come precisato dalla norma è possibile accettare solamente supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola e solamente supplenze annuali (30 giugno o 31 agosto). Infatti, l’ARAN ha precisato con nota 386 del 26 febbraio 2004 che non rileva il fatto che il posto sia semplicemente disponibile (30 giugno) o sia vacante e disponibile (31 agosto). Lo scopo, infatti, è quello di tutelare la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo organizzativo e didattico.
La norma non fa riferimento ad alcun orario minimo. Ne consegue che sarà possibile accettare anche una supplenza con una cattedra ad orario ridotta, fatto salvo il diritto al completamento.
La supplenza può riguardare anche una provincia diversa rispetto a quella di titolarità o di servizio.
È necessario naturalmente che i docenti in questione siano iscritti nelle graduatorie di istituto di II e/o III fascia per classi di concorso diverse da quella in cui si è stati immissione in ruolo o che ricevano convocazione tramite MAD. Infatti, il tenero letterale della norma non esclude che si possano accettare anche convocazioni da MAD.
La decisione di accettare o meno la supplenza compete esclusivamente al docente, essendo sottratta a qualsiasi discrezionalità amministrativa del dirigente della scuola di titolarità.
Dal punto di vista operativo, il docente dopo aver accettato la supplenza dovrà comunicarla alla scuola di titolarità che procederà al collocamento in aspettativa per incarico su altro ruolo o classe di concorso per l’anno scolastico in questione.
La norma in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle scuole Statali anche in ragione della vigenza delle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto non si potrà accettare incarico di supplenza in scuole non statali.
VALUTAZIONE DELL’ANNO DI SERVIZIO AI FINI DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ
L’accettazione di un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 CCNL comporta per i docenti l’applicazione del regime contrattuale previsto dal contratto per i docenti a tempo determinato. Ai fini delle operazioni di mobilità dei docenti di ruolo, il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.
L’attuale tabella titoli prevede l’attribuzione di 6 punti nelle operazioni di mobilità volontaria e di 3 punti per la mobilità d’ufficio e le graduatorie interne d’istituto.