HomeMobilitàMobilità docenti e COE: se nella scuola di titolarità si libera un...

Mobilità docenti e COE: se nella scuola di titolarità si libera un posto il docente viene riassorbito automaticamente [Chiarimenti]

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado le cattedre possono distinguersi in Cattedre Orario Interne (COI) e Cattedre Orario Esterne (COE). Le prime sono costituite all’interno della stessa istituzione scolastica fermo restando che, con l’unificazione dei codici meccanografici e quindi degli organici, il docente potrà essere impiegato indifferentemente nei vari plessi o sedi coordinate della scuola.

Le Cattedre Orario Esterne (COE), invece, sono costituite dall’Ufficio Scolastico Provinciale nella fase di predisposizione degli organici, accorpando spezzoni presenti in scuole diverse

COSTITUZIONE DELLE CATTEDRE ORARIO ESTERNE
La formazione delle Cattedre Orario Esterne può avvenire in seguito a due diverse situazioni:

  1. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si determini la trasformazione di una cattedra orario interna in cattedra orario esterna.
  2. Qualora, in seguito all’incremento di ore nell’organico di diritto si formi un nuovo “spezzone” che accorpato con altri spezzoni presenti in altre scuole dell’ambito (o dall’anno 2018\2019, anche in altri ambiti della provincia) formi una cattedra orario esterna.

Nel primo caso, l’obiettivo della costituzione della COE è quello di salvaguardare la titolarità del docente. La COE sarà infatti assegnata al docente titolare nella scuola e in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico. Diversamente, qualora l’Ufficio Scolastico Provinciale non fosse in grado di formare una cattedra di almeno 18 ore attraverso un completamento con altre scuole, si determinerebbe un esubero.

Nel secondo caso, invece, la formazione della COE ha lo scopo di creare una nuova cattedra rispetto all’organico di diritto dell’anno precedente che potrà essere utilizzata per le operazioni di mobilità e, successivamente, per le nuove assunzioni.

CRITERI PER LA COSTITUZIONE DELLE CATTEDRE ORARIO ESTERNE
Il mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 prevede che la formazione di COE può avvenire tra scuole diverse con una scuola di titolarità e una o due scuole di completamento (art. 11 del CCNL mobilità). Non possono essere costituite cattedre orario mediante l’abbinamento di tre scuole di tre Comuni diversi (art. 6 O.M. n. 191/1997), anche se nel corso degli anni la prassi ha disatteso in parte le regole contenute nelle ordinanze consentendo, di fatto, la costituzione di COE anche su tre comuni. 

In ogni caso, deve essere rispettato il criterio della facile raggiungibilità e deve essere assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio (art. 6 dell’O.M. 191/1997). Il criterio della distanza chilometrica non superiore ai 30 Km, sancito dall’O.M. 9 luglio 1996 n. 322, si deve implicitamente ritenere abrogato in quanto non più previsto nelle successive ordinanze. 

L’art. 6 dell’O.M. 191/1997 prevede che, quando possibile, le COE dell’anno precedente devono essere confermate con la scuola di completamento sempre ché permangono le necessarie condizioni e non sia possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate. Di contro devono essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all’assolvimento degli obblighi di servizio.

La cattedra orario esterna deve essere strutturata in modo tale che la prima scuola, alla cui dotazione organica la cattedra stessa è attribuita, deve presentare maggiore o uguale disponibilità di ore (esempio: 9+9 oppure 10+8). Nel caso di parità di ore, la scuola di titolarità deve essere individuata in quella che fornisce maggiore affidabilità di permanenza.

MOBILITÀ
Nell’ambito delle operazioni di mobilità il docente può esprimere fino a 15 preferenze complessive (scuole, distretti, province). 

Per quanto concerne le preferenze puntuali, il docente che presenta domanda di mobilità che desidera essere trasferito anche su COE deve farne espressa richiesta nella domanda, barrando l’apposita casella, altrimenti le preferenze espressa saranno considerate solo per le cattedre orario interne. Tale opzione, sarà valida per tutte le preferenze analitiche espresse (scuole), come chiarisce lo stesso art. 11 comma 1 del CCNL mobilità: “Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze”.

Nel caso in cui il docente richieda sia COI che COE per ciascuna delle preferenze espresse sarà dapprima valutata la disponibilità di cattedre interne e solamente successivamente la disponibilità di cattedre esterne. Solamente dopo aver verificato la disponibilità di cattedre (interne ed esterne) per la prima preferenza, si passerà ad esaminare la seconda preferenza. 

In merito alle preferenze sintetiche (distretti o provincia), il docente implicitamente richiede sia cattedre orario interne che cattedre orario esterne. Infatti, in questo caso non è possibile esprimere l’opzione per le cattedre orario esterne ma queste vengono automaticamente richieste quando si esprime una preferenza sintetica. Per ciascuna preferenza sintetica espressa, il sistema verificherà dapprima la disponibilità di cattedre orario interne e solo successivamente la disponibilità di cattedre orario esterne.

RIASSORBIMENTO DEL DOCENTE NELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ
Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra (art. 11 comma 2 CCNL mobilità 2025/2028
).

Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su quest’ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna.

Viceversa, i docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, farne apposita domanda.

Pertanto, nel caso in cui il docente titolare su COE intenda ottenere una COI nella medesima scuola non dovrà presentare alcuna domanda perché qualora si libererà una cattedra, questo sarà automaticamente assorbito. Viceversa, qualora intenda essere trasferito nella scuola di completamento, dovrà farne espressa domanda. 

Ordinanza Ministeriale n. 191/1997
CCNI Mobilità 2025/2028

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

Laurea utilizzata come titolo di accesso al TFA sostegno: è valutabile nelle GPS? [Chiarimenti]

Chi accede alle GPS sostegno di I fascia può dichiarare come titolo culturale la laurea magistralespecialistica con la quale ha avuto accesso al percorso...

GPS 2026, riconosciuti anche agli ITP i 24 punti nelle ADSS: come aggiornare la domanda [FAQ e chiarimenti]

  Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla nuova Ordinanza Ministeriale sulle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2026/2027 e 2027/2028 riguarda...

GPS 2026: servizio civile universale e nazionale e riserva del 15% dei posti, cosa dichiarare nella domanda [FAQ e Chiarimenti]

In occasione dell’aggiornamento delle GPS 2026, tra le dichiarazioni più importanti da compilare nella domanda su Istanze Online vi è quella relativa ai titoli...

Master conseguito all’estero e GPS 2026: come dichiararlo e ottenerne la valutazione secondo il DPR 189/2009 [FAQ]

Tra i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) assume particolare rilievo la...

GPS 2026: cambio di titolo di accesso e trasposizione del punteggio nelle GPS sostegno [FAQ e Chiarimenti]

Fino al 16 marzo sarà possibile presentare domanda per l'inserimento o l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028. Uno delle problematiche tecniche che...

Dichiarazione delle condanne penali nelle GPS 2026: obbligo anche in caso di pena sospesa

L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina la costituzione delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e il conferimento degli incarichi di...