La procedura di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027 introduce importanti chiarimenti per i docenti titolari su posto di sostegno con codice fittizio ADML, ADSL o BDSD che intendono chiedere il trasferimento su posto comune.
Le indicazioni sono contenute nell’Ordinanza Ministeriale n. 43 del 2026, che disciplina termini, modalità e condizioni per la presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale.
Tra le novità operative più rilevanti vi è l’introduzione, nel modulo disponibile su Istanze Online, della nuova sezione denominata “Classe di concorso richiesta”, la cui compilazione è obbligatoria solo per una specifica categoria di docenti.
Titolarità su sostegno e classi di concorso fittizie: il quadro normativo
Negli ultimi anni, a seguito delle numerose procedure straordinarie di reclutamento, molti docenti sono stati immessi in ruolo su sostegno senza essere ancora in possesso dell’abilitazione su una classe di concorso disciplinare.
In questi casi il contratto di assunzione è stato registrato su una classe di concorso fittizia, identificata con i codici:
- ADML (sostegno scuola secondaria di I grado)
- ADSL (sostegno scuola secondaria di II grado)
- BDSD (sostegno per insegnamenti tecnico-pratici)
Questa modalità amministrativa ha consentito di formalizzare l’immissione in ruolo anche in assenza di abilitazione disciplinare.
Successivamente molti docenti hanno conseguito l’abilitazione, maturando così il diritto – una volta assolto il vincolo quinquennale su sostegno – a richiedere il trasferimento su posto comune.
Cosa prevede l’articolo 8 comma 9 dell’ordinanza
L’art. 8 comma 9 dell’ordinanza ministeriale 43 del 12 marzo 2026 stabilisce che:
Nella scuola secondaria di I e II grado il personale docente titolare su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD e in possesso di abilitazione può, qualora abbia assolto il vincolo quinquennale, presentare domanda di trasferimento su posto comune selezionando sul modulo-domanda una sola classe di concorso per cui è in possesso dell’abilitazione. Il modulo-domanda di trasferimento presente nel portale Istanze on line mostra, infatti, una nuova sezione “Classe di concorso richiesta”, in cui è presente la casella “Classe di concorso per la quale il docente è in possesso dell’abilitazione (casella compilabile dai soli titolari su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD)”. Tale casella è abilitata soltanto per i docenti titolari sui predetti posti che richiedono il trasferimento su posto comune e la compilazione della casella è obbligatoria per i medesimi.
Di conseguenza:
- la richiesta di trasferimento su materia è subordinata al possesso dell’abilitazione
- la domanda deve essere collegata a una sola classe di concorso
- la relativa sezione del modulo deve essere obbligatoriamente compilata.
La nuova sezione su Istanze Online: chi deve compilarla
Nel portale POLIS compare una specifica voce (la n. 35):
“Classe di concorso per la quale il docente è in possesso dell’abilitazione (casella compilabile dai soli titolari su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD)”
Il sistema:
- abilita la compilazione solo ai docenti titolari su CDC fittizia
- rende la compilazione condizione necessaria per il trasferimento su posto comune.
Questa innovazione risponde all’esigenza di consentire al sistema informatico di riconoscere la nuova classe di concorso disciplinare su cui il docente chiede la mobilità.
Le due situazioni da distinguere
Per evitare errori nella compilazione della domanda è fondamentale distinguere due diverse condizioni di titolarità.
Docenti titolari su sostegno con classe di concorso reale
Si tratta del caso più diffuso. Il docente:
- è titolare su sostegno
- ma il contratto di ruolo è registrato su una classe di concorso disciplinare reale (ad esempio A019, A045, A050 ecc.), con tipologia di posto: sostegno
- possedeva già l’abilitazione al momento dell’assunzione.
In questa situazione:
👉 Non deve essere compilata la sezione “Classe di concorso richiesta”
👉La casella risulta automaticamente non selezionabile.
Docenti titolari su ADML / ADSL / BDSD
Si tratta invece dei docenti:
- assunti su sostegno senza abilitazione disciplinare
- con titolarità amministrativa su classe di concorso fittizia.
Se successivamente hanno conseguito l’abilitazione e intendono trasferirsi su posto comune devono obbligatoriamente compilare la nuova sezione indicando una sola classe di concorso.
Il ruolo del vincolo quinquennale su sostegno
La possibilità di trasferimento su materia resta subordinata all’assolvimento del vincolo quinquennale su posto di sostegno, previsto dalla normativa generale sul reclutamento e ribadito nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente.
Solo dopo aver completato tale periodo di permanenza obbligatoria è possibile:
- partecipare alla mobilità territoriale su posto comune
- oppure richiedere mobilità professionale.
Trasferimento di sede restando su sostegno: cosa fare
È importante chiarire che:
se il docente intende semplicemente cambiare scuola o provincia ma rimanere su sostegno, la sezione non deve essere compilata.


