HomeMobilitàMobilità docenti 2026/27: precedenza Legge 104 per assistenza al genitore disabile

Mobilità docenti 2026/27: precedenza Legge 104 per assistenza al genitore disabile [Condizioni e chiarimenti]

Nella procedura di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027, assumono particolare rilievo le disposizioni relative al riconoscimento della precedenza per assistenza a familiari con disabilità grave, previste dall’articolo 33, commi 5 e 7, della Legge 104/1992 e richiamate dal CCNI sulla mobilità.

Si tratta di una tutela importante che consente ad alcune categorie di docenti di essere trattate con priorità nelle operazioni di trasferimento, purché vengano rispettate precise condizioni formali e sostanziali.

Precedenza nella mobilità: quando spetta ai figli che assistono il genitore disabile

La precedenza viene riconosciuta, tra gli altri, ai docenti figli che prestano assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, secondo l’ordine di priorità stabilito dal contratto sulla mobilità.

Nella prima fase dei trasferimenti (quella comunale), la precedenza opera esclusivamente nei movimenti tra distretti diversi dello stesso comune (nei comuni suddivisi in più distretti). Nella seconda e terza fase, invece, la precedenza viene riconosciuta nei trasferimenti provinciali e interprovinciali.

Una novità, già prevista dallo scorso anno, riguarda proprio i trasferimenti interprovinciali: la nuova formulazione contrattuale prevede espressamente il riconoscimento della precedenza anche in tali movimenti per i figli che assistono il genitore disabile grave, ampliando quindi la tutela rispetto al passato. Il nuovo CCNI mobilità (2025/2028), riconosce infatti la precedenza anche nei trasferimenti per altra provincia. La precedenza invece non opera per i passaggi di cattedra e di ruolo.

Condizioni per ottenere la precedenza e carattere permanente della condizione

La precedenza spetta esclusivamente a condizione che il genitore con disabilità si trovi in situazione di gravità, certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente (non rivedibile). 

Fruizione dei permessi Legge 104 o del congedo straordinario

Per poter beneficiare della precedenza è necessario dimostrare di avere diritto, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda, a fruire dei permessi mensili retribuiti per assistenza (art. 33, comma 3, Legge 104) oppure del congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001.

Infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 7 punto III dell’O.M., la precedenza viene riconosciuta in presenza a condizione:

il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001, deve essere documentato mediante la produzione della richiesta dei suddetti benefici

La prima preferenza

Il personale docente appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.

È comunque possibile indicare prima singole istituzioni scolastiche situate all’interno di quel comune o distretto: in questo caso la precedenza resta valida.

Qualora non vi siano posti richiedibili nel comune di domicilio dell’assistito, il docente è tenuto a indicare il comune viciniore con disponibilità di posti oppure una scuola con sede di organico in altro comune ma con plessi situati nel comune interessato.

La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento non comporta l’annullamento della domanda di mobilità, ma fa perdere il diritto alla precedenza, con la conseguenza che le preferenze espresse verranno valutate come semplice domanda volontaria.

Esempio: il docente è titolare presso una scuola del Comune di Frascati (Provincia di Roma) e titolare di una precedenza per assistenza di genitore disabile in qualità di referente unico, genitore che risulta residente nel Comune di Roma.

Per usufruire della precedenza il docente dovrà indicare come prima preferenza sintetica l’intero Comune di Roma, oppure il distretto subcomunale in cui risiede il genitore disabile. In alternativa, prima della preferenza di comune\distretto, il docente potrà anche indicare una o più scuole del comune\distretto di assistenza, fermo restando che dovrà comunque indicare l’intero comune di Roma o il distretto subcomunale in cui risulta residente il disabile. Nel caso di mancata indicazione del comune\distretto, le eventuali preferenze relative ad altri comuni, saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Documentazione e dichiarazioni richieste

Il diritto alla precedenza deve essere adeguatamente documentato mediante dichiarazioni personali rese ai sensi del DPR 445/2000. In particolare:

  • il rapporto di parentela deve essere documentato con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
  • l’attività di assistenza (articolo 33, comma 3, della legge 104/1992) a favore del soggetto con disabilità deve essere documentata con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
  • il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001, deve essere documentato mediante la produzione della richiesta dei suddetti benefici
  • Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente ed è necessario dichiarare che la persona con disabilità non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, decreto del Presidente della Repubblica 445/2000);

L’assistenza esercitata dai beneficiari della precedenza ex articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 deve sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Pertanto, è obbligo degli interessati dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare con disabilità e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

Eliminato il principio del referente unico

Tra le modifiche più significative introdotte negli ultimi anni vi è l’eliminazione del cosiddetto principio del referente unico dell’assistenza, in applicazione del decreto legislativo n. 105 del 2022.

Ciò significa che più figli possono usufruire dei benefici della Legge 104 per assistere lo stesso genitore, anche ai fini della mobilità, superando il precedente orientamento che privilegiava un solo familiare.

Pertanto, la precedenza per l’assistenza ai genitori con disabilità grave, spetta anche a più figli purché siano rispettate le suddette due condizioni.

 

Impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi

Un’altra importante novità prevista dal presente contratto (2025/2028) rispetto al previgente contratto (2022/2025), riguarda le condizioni relative alla fruizione della precedenza, in merito alla presenza del coniuge.

Infatti, il precedente contratto (2022/2025) prevedeva che “in caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni”:

  1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. 

Soffermandoci sul primo punto, anche l’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 01/03/2023, in conformità al contratto allora vigente, prevedeva la necessità di documentare la a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi. 

Orbene, il nuovo CCNI 2025/2028 e l’O.M. non prevedono più tale requisito: infatti, né il contratto né l’ordinanza richiedono che sia documentata l’impossibilità da parte del coniuge a prestare assistenza per motivi oggettivi. L’unica condizione richiesta, sia dal contratto che dall’Ordinanza Ministeriale, è che chi intende usufruire della precedenza deve produrre la documentazione attestante il diritto a fruire nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Questa scelta contrattuale risponde a una chiara esigenza di semplificazione amministrativa.

Il sistema precedente, infatti, aveva generato numerosi contenziosi e interpretazioni non uniformi tra gli Uffici scolastici e richieste documentali spesso complesse.

Con il nuovo CCNI, invece, il criterio diventa più lineare: se il docente è autorizzato a fruire dei permessi retribuiti ex art. 33 della Legge 104/1992 oppure del congedo straordinario ex art. 42 del D.Lgs. 151/2001, l’ordinamento riconosce già implicitamente sia la necessità assistenziale sia la legittimazione del lavoratore a svolgere l’assistenza.

VEDI IL CCNI MOBILITÀ
VEDI L’ORDINANZA MINISTERIALE

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