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Mobilità da posto comune a sostegno (e viceversa): si considera “trasferimento”; aliquote e fasi [Nuovo CCNI e chiarimenti]

É stato sottoscritta la nuova ipotesi del CCNI Mobilità valido per il triennio 2025/2028.

In questo articolo vediamo in quale fase avvengono i trasferimenti da posto comune a posto di sostegno e viceversa e a quali aliquote sono soggetti.

DISTRIBUZIONE DEI POSTI FRA LE VARIE OPERAZIONI
Com’è noto la mobilità viene effettuata in tre fasi:

  1. Fase I (Comunale cioè trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione nell’ambito del comune di titolarità).
  2. Fase II (Provinciale cioè trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia). Ricordiamo inoltre che vengono considerati trasferimenti anche quelli da posto di sostegno a posto comune e viceversa all’interno della stessa provincia, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
  3. Fase III (Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale).

Occorre fare attenzione al fatto che la mobilità da posto di sostegno a posto comune (e viceversa) si qualifica come un “trasferimento” (e non come un passaggio di cattedra). Di conseguenza se il trasferimento riguarda scuole della stessa provincia o la stessa scuola (es: docente che chiede il trasferimento da posto comune a posto di sostegno o viceversa nella stessa scuola), avviene nella fase II.

Diversamente da quanto si pensi, non si tratta invece di un passaggio di cattedra. Quest’ultimo riguarda il passaggio da una classe di concorso a un’altra dello stesso grado (passaggio di cattedra).

La mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), invece, sia provinciale sia interprovinciale viene effettuata nella fase III e viene effettuata su un’aliquota del 25% dei posti disponibili prima della fase III.

TRASFERIMENTI PROVINCIALI
Nell’ambito dei trasferimenti provinciali viene rispettato il seguente ordine:

  • Trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda. 
  • Trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze.
  • Trasferimenti a domanda dei docenti titolari in provincia.
  • Trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.
  • Trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.Per quanto riguarda i movimenti in questione, il nuovo CCNI prevede che vengono realizzati secondo le seguenti aliquote:
    • 100% posti disponibili a.s. 2025/26
    • 75% posti disponibili a.s. 2026/27
    • 50% posti disponibili a.s. 2027/28

Pertanto i trasferimenti provinciali da posto comune a posto di sostegno non sono soggetti ad alcuna aliquota (possono cioè avvenire fino al 100% dei posti disponibili). Al contrario, i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune a partire dall’anno scolastico 2026/2027 sono soggetti a un’aliquota massima (il 75% per l’anno scolastico 2026/2027 e il 50% per l’anno scolastico 2027/2028).

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI
Dopo aver effettuato i movimenti provinciali si procede con la FASE III. Al netto dei suddetti accantonamenti e l’assorbimento degli esuberi, i posti vacanti e disponibili sono distribuiti nel seguente modo:

  • Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 viene accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. Quindi dopo le prima fase (comunale) e la seconda fase (provinciale), prima di effettuare la terza fase (interprovinciale) vengono accantonati il 50% dei posti. L’accantonamento viene effettuato a livello provinciale e non per singola scuola.
  • Il restante 50% viene ripartito
    • 25% dalla mobilità territoriale;
    • 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

Il calcolo del contingente viene effettuato arrotondando all’unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.

Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l’aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale.

Qualora all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale.

 

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