La tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI sulla mobilità prevede l’attribuzione di 5 punti per i diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea.
Ai diplomi di specializzazione sono assimilati, a determinate condizioni, anche i diplomi di perfezionamento post-laurea pluriennali, purché abbiano durata almeno biennale.
Sorge però un dubbio: il punteggio spetta anche al docente che è stato immesso in ruolo con il diploma e ha conseguito la laurea soltanto successivamente? Oppure è riservato al personale immesso in ruolo attraverso un titolo di laurea?
Cosa prevede il CCNI mobilità
La tabella dei titoli generali riconosce 5 punti:
per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea.
I corsi devono essere attivati dalle università statali o non statali riconosciute oppure dagli altri soggetti espressamente contemplati dalla tabella e devono riguardare:
- le scienze dell’educazione;
- le discipline attualmente insegnate dal docente.
È valutabile un solo diploma per lo stesso o per gli stessi anni accademici o di corso.
La nota 11 del CCNI contiene una precisazione particolarmente importante:
«Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea».
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Corsi di perfezionamento biennali equiparati ai diplomi di specializzazione
La stessa nota 11 stabilisce che sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora i relativi corsi presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione.
In particolare, devono prevedere:
- una durata minima biennale;
- esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni;
- un esame finale.
Sul punto è intervenuto anche il Ministero con la nota prot. n. 9662 del 18 dicembre 2012, successivamente richiamata nelle FAQ allegate alla nota n. 4133 del 28 aprile 2014.
Il Ministero ha chiarito che i corsi di perfezionamento biennali di 3.000 ore e 120 CFU sono valutabili come i corsi di specializzazione universitari, in quanto ad essi equiparabili, a condizione che abbiano durata biennale, prevedano esami specifici nei singoli anni e si concludano con un esame finale.
Docente immesso in ruolo con il diploma e successivamente laureato
La formulazione utilizzata dal CCNI fa riferimento al personale «in possesso di laurea» e non al personale «immesso in ruolo con laurea».
Di conseguenza, ciò che rileva è il possesso della laurea entro il termine previsto per la presentazione della domanda o per la valutazione dei titoli, non il titolo attraverso il quale è avvenuta l’immissione in ruolo.
Il CCNI non richiede che la laurea:
- sia stata utilizzata per l’accesso al ruolo;
- fosse già posseduta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato;
- costituisca il titolo ordinamentale attualmente richiesto per il ruolo di appartenenza.
Pertanto, il docente immesso in ruolo con un diploma e successivamente laureato può ottenere la valutazione del corso biennale post-laurea, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla tabella.
La medesima formulazione è ripresa anche nelle guide predisposte dalle organizzazioni sindacali. La guida UIL Scuola sulle graduatorie interne, ad esempio, ribadisce che il punteggio deve essere attribuito al personale in possesso di laurea, senza introdurre ulteriori condizioni relative al titolo utilizzato per l’immissione in ruolo.
La differenza rispetto alla valutazione della laurea
È necessario distinguere la valutazione del corso biennale dalla valutazione della laurea come titolo aggiuntivo.
Per la valutazione della laurea, il CCNI utilizza una formulazione diversa e più restrittiva. Il titolo deve essere stato conseguito oltre a quello attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza oppure per il conseguimento del passaggio richiesto.
Quando il CCNI intende collegare il punteggio al titolo di accesso al ruolo, quindi, lo stabilisce espressamente.
Questa condizione non è prevista per i diplomi di specializzazione e per i corsi di perfezionamento biennali equiparati: in questo caso la nota 11 richiede semplicemente che il personale sia in possesso di una laurea.
Ne consegue che una laurea potrebbe non essere valutabile autonomamente come titolo aggiuntivo, ma consentire comunque la valutazione del successivo corso biennale post-laurea.
Il caso dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria
Un esempio può essere quello del docente della scuola dell’infanzia o primaria immesso in ruolo con diploma magistrale e successivamente laureato in Scienze della formazione primaria.
La laurea in Scienze della formazione primaria, di regola, non viene valutata autonomamente come titolo aggiuntivo quando rappresenta il titolo attualmente richiesto per l’accesso al medesimo ruolo.
Ciò non significa, però, che il docente debba essere considerato personale diplomato ai fini della nota 11. Una volta conseguita la laurea, il docente è a tutti gli effetti personale «in possesso di laurea» e può quindi ottenere la valutazione del corso biennale post-laurea successivamente conseguito.
Le due valutazioni devono essere mantenute distinte:
- una cosa è stabilire se la laurea dia diritto autonomamente al punteggio previsto per i titoli aggiuntivi;
- altra cosa è verificare se il docente possieda una laurea ai fini della valutazione del corso biennale prevista dalla nota 11.
La laurea deve precedere il corso
Il mero possesso della laurea è quindi sufficiente rispetto al titolo di immissione in ruolo, ma il percorso deve essere effettivamente post-laurea.
La laurea deve pertanto costituire il requisito di accesso al corso ed essere stata conseguita prima dell’iscrizione al percorso biennale.
Non sarebbe sufficiente conseguire successivamente una laurea per trasformare in corso post-laurea un percorso al quale si era stati ammessi con il solo diploma.
Quanti punti spettano
Per ogni diploma di specializzazione post-laurea o diploma di perfezionamento biennale ad esso assimilato sono riconosciuti:
- 5 punti nella mobilità territoriale;
- 5 punti nelle graduatorie interne d’istituto.
Resta fermo che:
- può essere valutato un solo diploma per gli stessi anni accademici o di corso;
- il titolo deve essere coerente con le scienze dell’educazione oppure con le discipline attualmente insegnate;
- i titoli generali soggetti al limite previsto dalla tabella sono complessivamente valutabili entro il relativo punteggio massimo, pari a 10 punti nella mobilità territoriale e nelle graduatorie interne d’istituto. Tale tetto non è invece presente nella mobilità professionale.
Conclusioni
Il corso di perfezionamento post-laurea biennale è valutabile anche per il docente immesso in ruolo con il diploma e laureatosi successivamente.
La nota 11 richiede il possesso della laurea, ma non stabilisce che la laurea debba essere stata utilizzata per l’immissione in ruolo.
Pertanto, ciò che conta è che il docente:
- sia in possesso della laurea;
- abbia conseguito il corso dopo la laurea;
- abbia frequentato un percorso avente tutte le caratteristiche richieste dal CCNI.
Una diversa interpretazione, che limitasse il punteggio al personale immesso in ruolo attraverso una laurea, introdurrebbe una condizione che non trova riscontro nel testo della tabella.
Per un approfondimento sulla valutazione della laurea in Scienze della formazione primaria per il personale immesso in ruolo con il diploma si veda questo articolo.
