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Mobilità e graduatorie interne d’istituto: come si valutano gli anni di retrodatazione giuridica

L’immissione in ruolo può avere la stessa decorrenza giuridica ed economica oppure una decorrenza giuridica anteriore rispetto a quella economica.

DECORRENZA GIURIDICA
Per il personale scolastico, la decorrenza giuridica decorre dal 1° settembre dell’anno in cui viene effettuata la nomina e stipulato il relativo contratto.

DECORRENZA ECONOMICA
La decorrenza economica ha inizio dall’effettiva presa di servizio.

QUANDO LA DECORRENZA ECONOMICA NON COINCIDE CON QUELLA GIURIDICA
Può accadere che la decorrenza giuridica non coincida con quella economica. Ciò si verifica quando l’immissione in ruolo del personale avviene ad anno scolastico già avviato (quindi dopo il 1° settembre) per cui, mentre la decorrenza giuridica sarà sempre dal 1° settembre dell’anno in questione, quella economica (quindi l’effettiva presa di servizio) avverrà dal 1° settembre dell’anno successivo. 

Esempio: Il docente viene convocato e nominato per la stipula del contratto a tempo indeterminato a novembre 2020 ma con effettiva presa di servizio a partire dal 1° settembre 2021. In tal caso la decorrenza giuridica sarà il 1° settembre 2020 mentre quella economica sarà il 1° settembre 2021.

LA VALUTAZIONE AI FINI DELLA MOBILITÀ
Ai fini della valutazione per la mobilità del periodo di retrodatazione giuridica della nomina occorre distingue 3 diverse situazioni:

  • Se il periodo di retrodatazione giuridica non è coperto da alcun servizio prestato (o da un servizio inferiore ad almeno 180 giorni o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini), viene valutato 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda.
  • Se il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato in altro ruolo rispetto a quello di appartenenza è valutato 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio (es. docente assunto sulla A12 – secondaria di II grado – con decorrenza giuridica a.s. 2022/23 ed economica a.s. 2023/24, con servizio di supplenza di almeno 180 gg. nell’a.s. 2022/23 sulla A22 – Secondaria di I grado).
  • Se il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato nello stesso ruolo di appartenenza, viene valutato come servizio di ruolo a tutti gli effetti quindi 6 punti sia nella mobilità a domanda che in quella d’ufficio.

Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

  1. alla scuola dell’infanzia;
  2. alla scuola primaria;
  3. alla scuola secondaria di I grado;
  4. agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica. 

COME COMPILARE L’ALLEGATO D (DICHIARAZIONE DEI SERVIZI)
Nel caso in cui il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato nello stesso ruolo di appartenenza il periodo va indicato nella seconda tabella presente nella voce 1) A) “Anni ________ derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza”.

Nel caso in cui il  periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato in altro ruolo rispetto a quello di appartenenza va compilata la tabella presente alla voce 2) B) “servizio prestato in ruolo della istruzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza”.

Infine, nel caso di decorrenza giuridica della nomina non coperta da servizio effettivo va compilata la tabella di cui alla voce 2) A) “decorrenza giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio”.

QUANDO LA DECORRENZA ECONOMICA NON COINCIDE CON QUELLA GIURIDICA
Discorso diverso si deve fare nel caso in cui la retrodatazione giuridica sia dovuta a restitutio in integrum operata a seguito di una sentenza andata in giudicato. In tal caso gli anni di retrodatazione giuridica devono essere considerati come effettivamente prestati indipendentemente dal fatto che in quegli anni sia stato prestato servizio.

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