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Mobilità: come si valutano gli anni di pre-ruolo nella mobilità volontaria, d’ufficio e professionale

Il CCNI Mobilità valido per gli anni 2022/2025, tabelle A e B prevede che:

per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera vengono attribuiti

Per la mobilità volontaria 6 punti
Per la mobilità d’ufficio 3 punti
Per la mobilità professionale 6 punti

SERVIZIO DI RUOLO E DI PRE-RUOLO
Il servizio di ruolo è quello che è stato prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina sullo stesso “ruolo” di appartenenza. Comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso da quella di attuale titolarità per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. 

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia, il punteggio per tali servizi sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

Il servizio di pre-ruolo comprende il servizio prestato prima della nomina in ruolo per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE-RUOLO
La valutazione degli anni del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero (6 punti per ogni anno).

Quindi, nei trasferimenti e nella mobilità professionale, al servizio di pre-ruolo viene di regola attribuito lo stesso punteggio attribuito al servizio di ruolo (6 punti).

VALUTAZIONE DEL PRE-RUOLO NELLA MOBILITÀ D’UFFICIO
La valutazione nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:

  • i primi 4 anni sono valutati 3 punti per ogni anno;
  • il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due punti per ogni anno).

Quindi, nel caso in cui il docente, divenuto soprannumerario nella scuola, venga trasferito d’ufficio e ai fini delle graduatorie interne d’istituto aventi proprio lo scopo di individuare il perdente posto, il servizio di pre-ruolo viene valutato 3 punti per ogni anno per i primi 4 anni e per i 2/3 (cioè 2 punti) per la parte eccedente.

Nel caso della mobilità d’ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all’attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

primi 4 anni (valutati per intero) = 4 anni x 3 punti = 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) = 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
______
totale: 12 punti + 4 punti = 16 punti.

SERVIZIO NELLE SCUOLE STATALI
Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

É fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

  1.  fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
  2. nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali
  3. nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

VEDI IL CCNI MOBILITÀ

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