Il DPR n° 16 del 14 febbraio 2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso” ha introdotto la nuova classe di concorso A-23 (Lingua italiana per discenti di lingua straniera).
L’accesso a tale classe di concorso è consentita a coloro che, oltre ad essere in possesso di una delle lauree indicate nella tabella allegata al DPR n° 16 del 14 febbraio 2016, siano in possesso anche di uno dei titoli di specializzazione italiano L2 (titoli congiunti) indicati dal D.M. 92/2016 e successive modifiche (Decreto Ministeriale 130 del 6 luglio 2023).
LE MODADIFICHE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 71/2024
Fino al DL 71/24, la classe di concorso A-23 è stata presente solo nei percorsi dell’istruzione degli adulti presso i CPIA.
Il Decreto DL 71/24 ha previsto che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l’assegnazione di un docente dedicato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al ((sistema)) nazionale di istruzione ((ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) )), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe.
Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell’istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23). L’assegnazione dei docenti è disposta a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026.
Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa di accompagnamento all’A.C. 1902, gli alunni stranieri neoarrivati in Italia (NAI) nella scuola primaria e secondaria sono complessivamente 27.566 e rappresentano lo 0,44% del totale degli alunni e il 3,8% degli alunni stranieri; in particolare in Lombardia sono presenti 6.851alunni NAI (il 10,4% degli alunni stranieri nati all’estero), in Emilia-Romagna i NAI sono 3.275 (il 10,4% degli alunni stranieri nati all’estero) e in Piemonte i NAI sono 2.230 (il 10,3% degli alunni stranieri nati all’estero). Si registrano 237 plessi con classi in cui è presente un numero di alunni stranieri neoarrivati superiore al 20%; rappresentano lo 0,8% dei plessi di scuola primaria con presenza di alunni stranieri, lo 0,9% dei plessi di scuola secondaria di I grado con presenza di alunni stranieri e l’1,2% dei plessi di scuola secondaria di II grado con presenza di alunni stranieri.
Ai sensi dell’articolo 11 del DL 71/24 sono stati istituiti i seguenti sottocodici:
- A023 per la scuola secondaria di I grado
- AS23 per la scuola secondaria di II grado.
MOBILITÀ
L’ordinanza Ministeriale 43 del 12 marzo 2026 prevede che:
- Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso, alla data della presente ordinanza, dei titoli di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92.
- Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 (A023) nella scuola secondaria di primo grado alla classe di concorso A-23 (AS23) nella scuola secondaria di secondo grado, istituita ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e viceversa, costituisce un passaggio di ruolo.
- Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 (A023) da CPIA alla classe di concorso A-23 (A023) nella scuola secondaria di primo grado, istituita ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e viceversa, costituisce un trasferimento.
In sostanza il movimento da un grado all’altro (da A023 a AS23 o viceversa) viene considerato “passaggio di ruolo” mentre il movimento da CPIA a scuola secondaria di I grado (A023), viene considerato “trasferimento”.


