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mercoledì, Settembre 11, 2024
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Mobilità ATA: si valuta il servizio militare di leva e quello civile sostitutivo ma non il servizio civile volontario

Ai fini della domanda di mobilità del personale ATA, è valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d’ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente nonché il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche.

L’art. 569 del D.lgs 297/1994 prevede che, ai fini della ricostruzione di carriera:

Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

Non si valuta quindi il servizio civile nazionale come volontario che è cosa diversa dal servizio militare di leva.

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