fbpx
martedì, Gennaio 14, 2025
HomeMobilitàMobilità 2024/25: sottoscritto l’accordo integrativo; deroghe vincolo triennale per figli fino a...

Mobilità 2024/25: sottoscritto l’accordo integrativo; deroghe vincolo triennale per figli fino a 12 anni, caregivers e personale con disabilità

Si è svolto oggi Mercoledì 21 febbraio il secondo incontro tra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e le organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL (CISL ScuolaFLC CGILSNALS ConfsalGILDA UnamsANIEF) per trattare sulle modifiche al CCNI mobilità del personale scuola.

TEMPISTICHE
Nella giornata di domani è previsto il confronto con i sindacati in merito all’Ordinanza Ministeriale, che sarà pubblicata. L’Ordinanza conterrà le indicazioni e le tempistiche per la presentazione delle domande, per le quali presumibilmente le funzioni si apriranno alla fine di febbraio.

L’ATTUALE CCNL MOBILITÀ
Il CCNI 2022/25 firmato il 18 maggio 2022 è attualmente in vigore e disciplina la mobilità del personale per il citato triennio. Il CCNI  andrà comunque modificato per recepire alcune novità legislative e contrattuali.

VINCOLI ESISTENTI
L’attuale CCNI prevede una serie di vincoli:

  • Vincolo triennale per i neoassunti a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 (compresi i neoassunti da GPS I fascia sostegno).
  • Vincolo triennale per mobilità soddisfatta su preferenza analitica
  • Vincolo triennale per mobilità interprovinciale soddisfatta anche su preferenza sintetica

VINCOLO TRIENNALE NEOASSUNTI 2023/2024
Il CCNI Mobilità prevede l’obbligo di permanenza nella sede di immissione in ruolo per almeno tre anni per tutti i docenti assunti a partire dal 1° settembre 2023, in ottemperanza del decreto legge 36/2022 (così come convertito nella Legge 79/2022).

VINCOLO PER LA MOBILITÀ SODDISFATTA SU PREFERENZA ANALITICA
Un secondo vincolo esistente è quello triennale previsto dal CCNI previgente in applicazione dell’art. 22, comma 4, lett. al) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018. Questo vincolo si applica per i docenti soddisfatti, a seguito di domanda volontaria, su una preferenza analitica (singola scuola). Infatti, per esigenze di continuità didattica, i docenti che hanno espresso una richiesta puntuale di scuola e che vengano soddisfatti a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, non possono presentare nuova domanda di mobilità per il triennio successivo

VINCOLO PER LA MOBILITÀ SODDISFATTA SU PREFERENZA SINTETICA SE DI PROVINCIA DIVERSA
Il decreto sostegni BIS (Decreto Legge n. 73/2021) ha introdotto il secondo periodo dell’art. 58 comma 1 lettera f) secondo cui:

Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta“. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023″.

La norma in esame, recepita dal nuovo CCNI mobilità 2022/2025, estende di fatto il vincolo a tutti i casi in cui sia stata acquisita la titolarità di una qualsiasi sede nella provincia richiesta, ivi compreso il caso in cui sia stata ottenuta la sede nella provincia richiesta in seguito a preferenza sintetica (comune, provincia, distretto).

IL NUOVO CCNI 2019/2021
Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell’istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021 ha introdotto importanti novità in merito alla mobilità e al vincolo triennale.

Infatti si prevede che:

Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992″.

Quindi si prevede che:

  • Ai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio
  • Medesima possibilità è garantita ai caregivers che assistono persone con disabilità grave. 
  • La stessa disciplina si applica anche per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992 (personale con disabilità congiunta ad invalidità civile superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648).

In sostanza si prevede che in sede di contrattazione integrativa nazionale (CCNI), in deroga al vincolo triennale che si applica ai docenti neoassunti a decorrere dalle immissioni in ruolo 2023/2024, si potranno individuare alcune deroghe per le suddette situazioni specifiche previste dal CCNL

L’ACCORDO SOTTOSCRITTO
Sulla base dell’accordo sottoscritto, la partecipazione alle operazioni di mobilità è assicurata per:

  1. genitori di figli di età inferiore a 12 anni; se adottivi ed affidatari di minore, l’età si intende entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.
  2. coloro che beneficiano della legge 104/92 art.21 e art.33 commi 3, 5 e 6
  3. coloro che fruiscono di riposi e permessi di cui all’art.42 del DLgs 151/01 (congedo straordinario) nell’ordine di priorità espressamente previsto
  4. coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2 commi 2 e 3 della Legge 118/71.

VEDI IL CCNI 2024/25 

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI