Sono stati pubblicati oggi gli esiti della mobilità del personale docente. Alcuni docenti lamentano il fatto di non aver ottenuto il trasferimento\passaggio nonostante un punteggio più alto rispetto ad altri docenti che hanno invece ottenuto il movimento richiesto. Vediamo in questo articolo alcune possibili spiegazioni e come presentare reclamo.
L’ESPRESSIONE DELLE SEDI
La prima cosa da verificare, prima di presentare reclamo, è di aver indicato le varie scuole/distretti/comuni in cui erano posti disponibili. Potrebbe infatti verificarsi il caso che docenti con un punteggio più basso abbiano ottenuto il trasferimento in determinate sedi, semplicemente perché queste non sono state indicate da aspiranti con punteggio più alto.
SEDI SINTETICHE\ANALITICHE
Si badi che a nulla rileva il fatto che i candidati abbiano espresso preferenze “sintetiche” (comuni, distretti, province) piuttosto che preferenze puntuali (singole scuole). Infatti, ciò che rileva è unicamente il punteggio e\o il fatto di godere di una o più preferenze.
In altri termini, un docente con punteggio più alto non può essere scavalcato da uno con un punteggio più basso per il solo fatto che il primo ha espresso una preferenza sintetica (comune) e il secondo una preferenza analitica (singola scuola). Per un approfondimento si veda questo articolo.
CATTEDRE INTERNE O CATTEDRE ESTERNE
Un altro aspetto su cui porre molta attenzione è la disponibilità ad accettare “cattedre esterne” cioè cattedre costituite con una scuola principale e una o due scuole di completamento. Infatti, se l’aspirante non ha dato disponibilità per tali cattedre, evidentemente non potrà essere soddisfatto su “cattedre esterne” e potrà essere scavalcato da candidati con punteggio inferiore che hanno però manifestato tale disponibilità.
TITOLI DI PRECEDENZA
Un’altra possibile spiegazione è costituita dai titoli di precedenza. Infatti, ancora prima dei punteggi, i movimenti vengono disposti in favore di coloro che possono godere delle “precedenze”. Solo a parità di precedenza oppure in assenza di precedenze, rileva il punteggio degli aspiranti.
Tra le varie precedenze previste (es: personale con disabilità e gravi motivi di salute, personale trasferito d’ufficio negli ultimi 8 anni che chiede il rientro nella precedente scuola di titolarità, ecc.) esiste un ordine gerarchico (dalla più importante alla meno importante), per cui vengono prima soddisfatti i candidati che possiedono una precedenza di ordine superiore.
Può quindi accadere che un aspirante con punteggio più basso possa ottenere il trasferimento semplicemente perché può godere di una precedenza che altri non hanno (esiste a tal riguardo la colonna “precedenza” dei bollettini).
FASI: COMUNALE, PROVINCIALE E INTERPROVINCIALE
Bisogna considerare che i movimenti vengono effettuati in tre fasi:
- Comunale compresi anche i movimenti da posto comune a posto di sostegno (o viceversa) all’interno della stessa scuola e per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nello stesso istituto e viceversa.
- Provinciale
- Interprovinciale
Pertanto, i docenti che chiedono il trasferimento all’interno dello stesso comune, avranno priorità su chi chiede il trasferimento su comune diverso.
A titolo esemplificativo:
- CAIO titolare nel comune di Roma e con punteggio 55
- TIZIO titolare nel comune di Frascati con punteggio 75
Entrambi chiedono il trasferimento su una scuola del comune di Roma. CAIO, nonostante il punteggio inferiore, verrà soddisfatto.
TRASFERIMENTI D’UFFICIO
Va poi ricordato che il personale soprannumerario (perdente posto), qualora non possa essere soddisfatto a “domanda” viene trasferito d’ufficio.
Nel caso in cui nella fase provinciale la domanda volontaria (o condizionata) non venga accolta o semplicemente non venga presentata avviene il trasferimenti d’ufficio con priorità, dapprima all’interno del comune in quanto il sistema assegna una sede d’ufficio, prima dell’effettuazione dei trasferimenti in ingresso nel comune.
COME PRESENTARE RECLAMO
Avverso gli esiti della mobilità è possibile fare ricorso entro i 10 giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro e non oltre il 26 maggio 2024.
RICHIESTA DI CONCILIAZIONE (ART. 135 CCNL)
L’art. 135 CCNL comparto scuola disciplina un autonomo procedimento conciliativo specificamente destinato alle controversie relative al personale scolastico (ministeriale e delle istituzioni scolastiche). Fermo restando la possibilità di esperire le procedure di conciliazione ordinarie previste in generale per tutti i dipendenti (art. 410 c.p.c. e art. 65 e 66 L.vo 30.3.2001, n. 165).
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 135 del CCNL comparto scuola, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.
Diversamente dal passato, il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio ma facoltativo. Di conseguenza, il lavoratore potrà rivolgersi direttamente al giudice del lavoro, senza dover prima obbligatoriamente esperire il tentativo di conciliazione.
In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.
Per un approfondimento su tutte le azioni esperibili si rinvia a questo articolo.