Di seguito riportiamo alcune utili indicazioni per la compilazione della domanda di mobilità che qualora non rispettate potrebbero determinare anche un annullamento della domanda o una valutazione solo parziale della stessa.
ALLEGATI/AUTOCERTIFICAZIONI/AUTODICHIARAZIONI
INDICAZIONE DEI SERVIZI
Quanto indicato nella sezione della domanda online “anzianità di servizio” deve corrispondere a quanto dichiarato nell’allegato della dichiarazione dei servizi (Allegato D) distinguendo quindi gli anni di ruolo, di preruolo o svolti in altro ruolo e derivanti da retrodatazione giuridica della nomina (divisi per anno scolastico).
L’anno in corso non si valuta.
Nell’allegato D nella premessa indicare la data di effettiva assunzione nel ruolo di appartenenza (esempio: 01/09/2020).
Indicare gli estremi del concorso (se si è stati immessi da Graduatorie di merito) oppure per effetto di legge.
Chi è stato immesso dalle GAE indicherà: legge 296/2006
punto 1) A) vanno indicati i servizi di ruolo a decorrere dalla effettiva assunzione in servizio, ovvero dalla data della presa di servizio.
Nella Tabella al punto 2) A) vanno indicati eventuali periodi di decorrenza giuridica della nomina in ruolo non coperti da effettivo servizio.
Nella tabella al punto 3) A) devono essere indicati gli ANNI DI PRE-RUOLO.
Anni di pre-ruolo: si valutano gli anni di servizio prestati per almeno 180 gg/anno oppure con servizio continuativo dal 1° febbraio fino agli scrutini finali). In questo caso annotare nella tabella nella riga relativa a tali anni scolastici oltre al periodo ed al totale giorni che vi è stata partecipazione agli scrutini finali altrimenti non viene valutato dall’ambito provinciale.
Inoltre il servizio deve essere stato prestato con il titolo di studio prescritto. Nei servizi preruolo possono essere indicati anche i servizi di pre-ruolo svolti in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (es: servizi svolti su infanzia/primaria da docenti titolari su secondaria e viceversa).
Qualora nello stesso anno scolastico siano state conferite supplenze temporanee in più istituzioni scolastiche, è necessario elencare nell’Allegato D tutte le scuole con l’indicazione, per ogni scuola, dei giorni di servizio prestati.
Non si valutano i servizi prestati nelle scuole PARITARIE.
Il servizio deve stato prestato nella SCUOLA STATALE, o nella scuola dell’INFANZIA COMUNALE o che avevano la qualifica di IPAB (che va prodotta alla scuola), o nella scuola PRIMARIA PARIFICATA (solo fino al 2007/2008), o nella SCUOLA SECONDARIA PAREGGIATA.
Anni derivanti da retrodatazione giuridica:
- Se il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato nello stesso ruolo di appartenenza, viene valutato come servizio di ruolo a tutti gli effetti quindi 6 punti sia nella mobilità a domanda che in quella d’ufficio. Questi anni vanno indicati sempre al punto 1) A) nella seconda Tabella presente (anni derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza).
- Se il periodo di retrodatazione giuridica non è coperto da alcun servizio prestato, viene valutato 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella mobilità d’ufficio che in quella a domanda. Questi periodi vanno indicati al punto 2) A).
- Se il periodo di retrodatazione giuridica è coperto da servizio prestato in altro ruolo rispetto a quello di appartenenza è valutato 6 punti nella mobilità a domanda e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio. Questi periodi vanno indicati in alcuni casi al punto 2) B) oppure in alcuni casi al punto 3) C).
SERVIZIO NELLE PICCOLE ISOLE
Per il servizio nelle piccole isole il punteggio viene raddoppiato. Il raddoppio del punteggio può essere riconosciuto solo se effettivamente prestato salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile – per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
RADDOPPIO PUNTEGGIO SERVIZIO SU SOSTEGNO
Attenzione!
I docenti che richiedono posto di sostegno (anche se già titolari su posto di sostegno), devono riportare i servizi su sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione nell’Allegato D (Dichiarazione anzianità di servizio dei docenti).
In particolare, una volta riportati nelle apposite sezioni della dichiarazione dei servizi (Allegato D) tutti gli anni di ruolo/pre ruolo/altro ruolo complessivamente svolti, è necessario indicare nuovamente (nelle altre sezioni dedicate nella dichiarazione dei servizi) quali tra questi anni sono stati quelli svolti unicamente su sostegno in possesso del titolo (punto 4 dell’allegato D scuola secondaria e infanzia, punto 5 dell’Allegato D scuola primaria).
ALLEGATO D SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA
• punto 4) A): anni di ruolo sul sostegno
• punto 4) B): anni di pre-ruolo sul sostegno
ALLEGATO D SCUOLA PRIMARIA
• punto 5) A): anni di ruolo sul sostegno
• punto 5) B): anni di pre-ruolo sul sostegno
Senza tale precisazione nell’apposito allegato non si potrebbe procedere al “raddoppio” del punteggio per i posti di sostegno e l’Ufficio scolastico potrebbe non validare tale punteggio aggiuntivo. Ovviamente tali anni devono essere poi riportati nelle apposite caselle del modulo domanda online dedicate al servizio svolto esclusivamente sul sostegno.
Per un approfondimento si veda questo articolo.
PERIODI DI ASPETTATIVA
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia (non retribuiti) il punteggio per i servizi di ruolo sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.
I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal decreto legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
CONTINUITÀ SULLA SCUOLA
Per i docenti la continuità su scuola indicata nell’apposita casella del modulo domanda online deve corrispondere a quella indicata nell’apposito allegato F. Si devono riportare tutti gli anni di continuità nella scuola di attuale titolarità (escluso anno in corso). Questo allegato non deve essere
compilato dal personale neo-assunto.
Si ricorda che ai fini della mobilità gli anni devono essere almeno 3 (questo in corso deve quindi essere almeno il quarto anno che comunque si esclude dal punteggio) ai fini di una iniziale valutazione della continuità di servizio svolto nella stessa scuola. Nelle graduatorie interne d’istituto si prescinde invece dal triennio.
A tal fine si ricorda che QUALSIASI MOBILITÀ VOLONTARIA (trasferimento, passaggio di ruolo, di cattedra o di profilo, assegnazione provvisoria), laddove si sia ottenuto il movimento richiesto, INTERROMPE la continuità. Fanno eccezione le domande di trasferimento CONDIZIONATE per subentrata soprannumerarietà nell’istituto di titolarità. Fa eccezione anche la domanda di utilizzazione.
CONTINUITÀ SULLA SCUOLA PER I PERDENTI POSTO CHE RICHIEDONO IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ
Tutti coloro che richiedono il rientro nella precedente scuola/comune di titolarità devono sommare la continuità maturata nella ex scuola con quella eventualmente maturata nella scuola attuale (escludendo l’anno in corso) e contemporaneamente devono dichiarare di voler rientrare nella ex scuola/comune di titolarità utilizzando l’apposita precedenza nel modello di domanda online (e indicarla nell’apposito allegato F).
A tal fine si ricorda che il primo anno dell’ottennio decorre dal primo anno scolastico per cui si richiede il rientro: es. Docente individuato perdente posto nell’a.s. 2018/19 (marzo/aprile 2019 che ha prodotto domanda cartacea) e trasferito a domanda condizionata/d’ufficio nell’attuale scuola l’1/9/19, dovrà indicare nell’allegato F “Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver diritto al rientro con la precedenza prevista nell’art. 13 comma 1 punto II del contratto sulla mobilità nell’istituzione xxx ubicata nel comune di xxx dalla quale sono stato trasferito d’ufficio nell’anno scolastico 2019/20 e richiesta per i seguenti anni scolastici: 1. 2020/21 (primo anno dell’ottennio) 2. 2021/22”.
PASSAGGIO DI RUOLO/CATTEDRA
Il docente che ha inoltrato anche/solo la domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo deve obbligatoriamente indicare nelle autodichiarazioni di aver superato l’anno di prova (con l’indicazione precisa dell’a.s. e della scuola) e gli estremi dell’abilitazione/idoneità che permette il passaggio. Si tratta infatti dei due requisiti necessari per richiedere la mobilità professionale e, in mancanza di una delle suddette dichiarazioni la domanda può essere annullata dall’Ufficio Scolastico.
TITOLI CULTURALI
Per ogni titolo culturale eventualmente indicato nell’apposita sezione del modulo domanda online bisognerà riportarne precisamente tutti i dati nell’apposito allegato (…anno di conseguimento, la denominazione…ecc.). Si può utilizzare sia la dichiarazione cumulativa che l’allegato dichiarazione dei titoli.
Qualche esempio per i docenti:
1) CONCORSO ORDINARIO: al fine della valutazione di un concorso ordinario è necessario indicare il decreto/legge che l’ha indetto con l’anno di riferimento, l’ordine/grado di scuola, la classe di concorso/tipologia di posto, la Regione in cui si è svolto. Nei trasferimenti si valuta il superamento di un solo concorso ordinario per ruoli di livello pari o superiore all’attuale ruolo di appartenenza.
Si precisa che il superamento del concorso ordinario viene valutato anche se il docente è stato assunto proprio da tale concorso ordinario.
Per il docente di ruolo su scuola secondaria di I grado si valuta il superamento del concorso su scuola secondaria di II grado mentre non vale il contrario. Analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado (ITP) sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.
Per il docente titolare su infanzia si valuta il superamento del concorso nella scuola primaria ma non viceversa.
I concorsi valutabili sono quelli ordinari per esami e titoli. Come precisa la nota n. 10, sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione.
Sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. 85 del 2018 e D.M. 631 del 2018 (concorsi 2018 per la scuola secondaria e per la scuola dell’infanzia e primaria). Sono altresì esclusi i concorsi straordinari 2020 e 2022.
2) POSTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA: il docente che chiede anche/solo i posti di lingua inglese deve indicare il superamento dell’apposita prova di lingua inglese nel concorso sostenuto o in SFP ecc.;
3) POSTI DI SOSTEGNO: se si richiedono anche o solo posti di sostegno è necessario indicare precisamente gli estremi del titolo conseguito (anno…università ecc.) e l’ordine di scuola in cui questo è spendibile;
4) LAUREE: sono valutabili solo se in possesso oltre il titolo di accesso (es. docente di scuola infanzia/primaria che ha una laurea oppure docenti di I e II grado che hanno una seconda laurea oltre quella di accesso).
Bisogna porre attenzione se sono TRIENNALI/I LIVELLO (valutate 3 pp.) o se sono V.O./QUADRIENNALI/QUINQUENNALI/SPECIALISTICHE (5 pp.): è di fondamentale importanza indicarlo precisamente (con gli estremi della laurea) nella autodichiarazione;
5) CORSI DI PERFEZIONAMENTO/MASTER conseguiti dal 2005/06 ad oggi: possono essere valutati (1 pp. per ogni corso) solo se di 1500 ore e 60 cfu (es. sono esclusi quelli di 400 ore): per cui nelle dichiarazioni ciò deve essere obbligatoriamente indicato. Per i corsi conseguiti entro il 2004/05 non è invece necessario indicarlo purché comunque siano stati corsi annuali;
Dalle dichiarazioni deve emergere chiaramente la durata, il superamento di una prova finale e, per
ciascun corso attivo a decorrere dall’anno 2005/06, l’indicazione del numero di ore (non inferiore a 1500) e di crediti formativi (non inferiore a 60 CFU). Saranno valutati
6) ESAMI DI STATO come Commissario/Presidente: la valutazione può avvenire solo per quelli
eventualmente svolti tra gli aa.ss. 98/99 – 00/01 (max 3 anni e max 3 pp.). I precedenti o successivi anni non sono valutabili.
7) CORSO CLIL: il conseguimento del livello b1/b2 o C1 ecc. della lingua inglese (con i vari Enti che ne rilasciano la certificazione) non sono considerati CLIL.
Parimenti i vari corsi di perfezionamento CLIL rilasciati dai vari enti possono essere dichiarati nella voce corsi di perfezionamento 1500 ore/60 CFU e Master. Non vanno invece dichiarati nella voce CLIL di cui Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012. Questi ultimi infatti sono i corsi da 20 CFU organizzati dagli uffici scolastici rivolti ai docenti in servizio presso i Licei e gli Istituti Tecnici.
8) Titolo di Specializzazione su sostegno/TFA/SSIS: Non si tratta di titoli valutabili in termini di titoli culturali perché si tratta di titoli validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio. Vedi qui per un approfondimento.
ESIGENZE DI FAMIGLIA
È importante che nelle autodichiarazioni si evinca chiaramente il rapporto di parentela (es. estremi del coniuge) e nel caso del ricongiungimento è obbligatorio indicare che la residenza del coniuge sia anteriore ad almeno 3 mesi rispetto alla pubblicazione della O.M.
Solo nel caso il cambio di residenza sia dovuto a esigenze lavorative, tale vincolo può non applicarsi. In tale caso presentare autocertificazione.
Punteggio dei figli
La dichiarazione personale sulla situazione di famiglia deve contenere l’esplicita indicazione del nome, del cognome e della data di nascita dei figli.
Ricongiungimento
Una volta indicato il comune di ricongiungimento nell’apposita sezione del modulo di domanda online, il sistema assegnerà i 6 punti esclusivamente per le scuole indicate puntualmente o per i codici sintetici che comprendono quel comune.
Attenzione! Non è obbligatorio indicare, nell’ordine delle preferenze, le scuole del comune di ricongiungimento come “prime” preferenze, né tanto meno si è obbligati ad indicare l’intero comune di ricongiungimento dopo le scuole indicate puntualmente (è una scelta sempre del docente).
Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito:
- per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure
- per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare ovvero
- nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse (per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto).
Si ricorda che nella domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo le esigenze di famiglia non sono valutate.
ATTENZIONE! Chi è coniugato deve obbligatoriamente ricongiungersi al coniuge (o alla parte dell’unione civile). Chi non è coniugato o separato può ricongiungersi indifferentemente al GENITORE o al FIGLIO. In questo ultimo caso deve compilare la sezione relativa al proprio stato civile (nubile, celibe, separato…).
PRECEDENZE
Per alcune delle precedenze previste non bastano le sole autodichiarazioni. Bisogna, per esempio, per le precedenze previste per i portatori di handicap/invalidità o per chi assiste un familiare disabile allegare online (o inviare con pec all’ATP della provincia di titolarità) anche tutte le certificazioni sanitarie previste. In tal senso è importante leggere interamente l’art. dedicato nella O.M.
PREFERENZE
Ordine di valutazione per il personale docente
Tra le preferenze è possibile indicare qualsiasi combinazione di preferenze (scuole, comuni, distretti e province).
Il sistema valuterà le preferenze nell’ordine in cui io sono state inserite (dalla n. 1 alla n. 15). Se, per esempio, nella stessa domanda di trasferimento/passaggio si indicano preferenze relative alla propria provincia di titolarità e anche ad altre province, il sistema analizzerà le preferenze nell’ordine in cui sono inserite (es. se il docente vuole dare priorità al trasferimento per altra provincia dovrà inserire per prima le preferenze interprovinciali e successivamente quelle provinciali).
Per ciascuna domanda (trasferimento, passaggio di cattedra, passaggio di ruolo) il docente potrà esprimere fino a 15 preferenze.
Dall’anno scorso, i comuni isolani, benché facenti parte di un certo distretto, sono esclusi dai distretti di appartenenza e vengono raggruppati insieme in un unica voce presente alla fine della lista di distretti, denominata “Distretto 999”.
Quindi il candidato che intende richiedere i comuni isolani dovrà\potrà farlo distintamente indicando il Distretto 999 presente alla fine dell’elenco.
Precedenze e preferenze per docenti, personale educativo e ATA:
- Rientro nella scuola di ex titolarità: per fruire di questa precedenza è obbligatorio riportare la scuola di ex titolarità, con l’indicazione della tipologia di posto in cui si è perso il posto, e indicare tale scuola come prima preferenza nell’ordine di domanda. In questa fase di richiesta di rientro non è obbligatorio invece indicare l’intero codice del comune di ex titolarità qualora dopo tale scuola si volessero indicare anche altre preferenze non relative a quel comune.
- Disabilità personale/cure continuative: per le precedenze artt. 21 e 33 comma 6 legge 104/92 e personale che ha bisogno di particolari cure continuative è obbligatorio indicare come prima preferenza il comune o sub comunale di residenza/istituto di cura (anche preceduto dalle singole scuole) solo se si indicano anche preferenze relative ad altri comuni.
- Assistenza figli, tutela legale, coniuge e genitori: per le precedenze di assistenza, Legge 100 coniuge militare e mandato amministrativo: È comunque obbligatorio indicare come prima preferenza il codice del comune o sub comunale (anche preceduto dalle singole scuole) di assistenza, trasferimento coniuge militare o dove si svolge il mandato indipendentemente quindi se si indichino o meno anche preferenze relative ad altri comuni.
PRIORITÀ DEL PASSAGGIO DI RUOLO
Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
In altri termini, la domanda di passaggio di ruolo prevale sulla domanda di trasferimento e sulla domanda di passaggio di cattedra.
PASSAGGIO DI CATTEDRA E TRASFERIMENTO
In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.
VINCOLI TRIENNALI SU MOBILITÀ SODDISFATTA
- Da quest’anno il docente che, a seguito di domanda di mobilità volontaria, ottiene trasferimento interprovinciale è soggetto a vincolo triennale solo se soddisfatto su preferenza puntuale (ciò rappresenta una novità rispetto agli scorsi anni).
- Il docente che, a seguito di domanda di mobilità volontaria, ottiene trasferimento all’interno della provincia di titolarità, è soggetto al vincolo triennale solo se è stato soddisfatto su preferenza analitica (singola scuola). Non rileva inoltre il fatto che sia stato soddisfatto sulla prima, seconda o ultima preferenza nel modulo domanda online.
- Il docente che, a seguito di mobilità volontaria, ottiene un trasferimento nello stesso comune (Fase I) attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, è soggetto al vincolo triennale.
- Il docente che ottiene trasferimento all’interno dello stesso comune da posto comune a sostegno e viceversa oppure mobilità professionale, è soggetto a vincolo triennale (anche se è stato soddisfatto su preferenza sintetica).