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Mobilità 2020/2021: quando è necessario indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento

È stata pubblicata l’Ordinanza relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) per l’anno scolastico 2020/2021. Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020. In questo articolo ci occupiamo delle preferenze.
Come vedremo, diversamente dalle operazioni di assegnazione provvisoria, il CCNI non prevede l’obbligo di indicare come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento o il comune di ricongiungimento stesso, salvo i casi particolari in cui si usufruisca di una precedenza per:

  • assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale.
  • personale con coniuge di militare o di categoria equiparata trasferito d’ufficio.
  • personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

Come vedremo meglio dopo, solo in questi casi è necessario indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento. In alternativa sarà anche possibile indicare una o più istituzioni scolastiche del comune in questione fermo restando che l’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento è obbligatoria.

PREFERENZE
Ciascun docente può esprimere con un’unica domanda fino a 15 preferenze indicando preferenze analitiche (le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
Nell’ambito delle 15 preferenze, non sussistono limiti rispetto alla tipologia di preferenze per cui il docente potrà inserire anche 15 scuole oppure 15 province o 15 distretti.

ORDINE DELLE PREFERENZE
Il docente viene soddisfatto secondo l’ordine della preferenze espresse. Qualora venga soddisfatto su preferenza analitica (scuola) acquisirà la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente verrà assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l’ordine del Bollettino Ufficiale.

PUNTEGGIO RICONGIUNGIMENTO
Il punteggio del ricongiungimento (6 punti) spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi.
Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spettano per le scuole del comune. Il punteggio per il ricongiungimento spetta quindi per tutte le scuole del comune di residenza del familiare rispetto al quale si intende ricongiungersi. A tal fine, diversamente dalle operazioni di assegnazione provvisoria, il docente non è obbligato a indicare come prima preferenza una scuola del comune di ricongiungimento e\o il comune di ricongiungimento.

NEL CASO IN CUI NEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO NON VI SIANO SCUOLE RICHIEDIBILI?
Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico).
In tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero il comune nel quale è necessario prestare la cura o l’assistenza ai figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro.

ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE
Per usufruire della precedenza per l’assistenza alla persona disabile è necessario che il docente abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.
Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
Questo significa che il docente che voglia usufruire della precedenza per l’assistenza al disabile, deve indicare come prima preferenza il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile oppure, se si tratta di un comune suddiviso in più distretti, è possibile anche indicare il distretto sub comunale ove è domiciliato il soggetto disabile.
In assenza di posti richiedibili nel comune ave risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili cioè un comune in cui è presente una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo. In alternativa è possibile anche indicare una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/presso nel comune di domicilio dell’assistito.

PERSONALE CON CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
La precedenza spetta a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune in cui è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria.  La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
La precedenza in questione spetta a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore.

L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

Ordinanza mobilità
CCNI mobilità triennio 2019\2020, 2020\2021 e 2021\2022

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