TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di mobilità potrà essere presentata nei seguenti periodi:
- Personale Docente: Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità è fissato al 28 marzo 2020 ed il termine ultimo è fissato al 21 aprile 2020.
- Personale Educativo: Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità è fissato al 4 maggio 2020 ed il termine ultimo è fissato al 28 maggio 2020.
- Personale ATA: Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità è fissato al 1 aprile 2020 ed il termine ultimo è fissato al 27 aprile 2020.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del Ministero dell’istruzione (d’ora in avanti “MI”). A tal fine, nell’apposita sezione del sito MOBILITÀ saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria.
DOMANDA DI MOBILITÀ FUORI TERMINE DA PARTE DEI SOPRANNUMERARI
La procedura suddetta (tramite ISTANZE ON LINE) è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande del proprio ruolo (5 giugno per il personale docente, 22 giugno per il personale educativo e 2 luglio per il personale ATA).
L’Ufficio territorialmente competente provvede all’acquisizione della domanda a sistema, ove previsto.
DOMANDA FUORI TERMINE DEI DESTINATARI DI NOMINA GIURIDICA E DEI DOCENTI SOVRANNUMERARI
Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni.
Analogamente anche i docenti individuati come sovrannumerari potranno presentare domanda di mobilità (volontaria o condizionata) entro lo stesso termine.
REVOCA DELLA DOMANDA
La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (5 giugno per il personale docente, 22 giugno per il personale educativo e 2 luglio per il personale ATA).
PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI
I movimenti saranno pubblicati nei seguenti giorni:
- 26 giugno per i docenti
- 10 luglio per il personale educativo
- 2 luglio per il personale ATA
DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO O DI CATTEDRA
I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio (di ruolo o di cattedra) sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
DOCUMENTAZONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.
In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l‘indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal C.C.N.I. 2019, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.
CERTIFICAZIONI MEDICHE
In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:
a) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 e ulteriormente modificato con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 324, produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento;
b) la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;
c) ai sensi dell’articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
d) per le persone con disabilità che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 21, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, riconosciute alle medesime;
e) tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
- per le persone disabili maggiorenni di cui all’articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- per le persone disabili assistite di cui all’articolo 33, commi 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’articolo 3, comma 3, della predetta legge, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo, e il coniuge (2) e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005, debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
- per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.
DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL RICONGIUNGIMENTO
Deve essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
DOCUMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI PARENTELA PER L’ASSISTENZA AL DISABILE
In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità si precisa quanto segue:
a) il coniuge (2), il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile e che intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI 2019, devono documentare i seguenti “status e condizioni” secondo le modalità indicate di seguito:
- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
- l’attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, legge 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della legge 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
b) la presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. L’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 deve essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ obbligo degli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
c) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
d) il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, che assistano il medesimo, in quanto i genitori siano scomparsi ovvero impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
e) il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione (3).
f) per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione la documentazione esibita non viene presa in considerazione.
g) la tutela legale individuata con provvedimento della competente autorità giudiziaria, deve essere comprovata da parte di chi la esercita mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con indicazione degli estremi del provvedimento.
Ordinanza mobilità
CCNI mobilità triennio 2019\2020, 2020\2021 e 2021\2022